(massima n. 1)
Nel sistema delle ritenute alla fonte di cui al titolo terzo del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni, i sostituti d'imposta indicati nel primo comma dell'art. 23 dello stesso D.P.R. sono obbligati ad operare la ritenuta d'acconto sugli interessi di capitali dati a mutuo, ai sensi dell'art. 26, comma quinto, del citato decreto, solo quando il relativo importo sia stato effettivamente corrisposto al mutuante, e non anche nella ipotesi in cui il diritto agli interessi sia solo presunto (con salvezza della prova contraria), secondo il disposto dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, non potendosi desumere da quest'ultima norma, della quale č destinatario il mutuante, la previsione dell'obbligo del mutuatario di operare, quale sostituto d'imposta, la ritenuta d'acconto anche sul reddito presunto ma non corrisposto. (rigetta, Comm.Trib.Centrale, 7 maggio 1991).