(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, i finanziamenti dei soci in favore della societā non formalmente deliberati in conto capitale si presumono onerosi, salva la prova contraria gravante sul contribuente, e sono, pertanto, produttivi di interessi, con la conseguenza che detta societā č tenuta ad effettuare la ritenuta di acconto, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi, indipendentemente dalla materiale erogazione degli stessi. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lazio, 13 maggio 1997).