Cass. civ. n. 19758/2018
Le opposizioni alla stima dell'indennità di occupazione e quelle all'indennità di espropriazione contengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative "causae petendi", costituite l'una dalla privazione del godimento del bene occupato e l'altra dall'ablazione di quello espropriato. Ne consegue che, in relazione ai rapporti tra i detti giudizi può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sull'indennità di occupazione legittima, ma non l'accertamento del suo valore di mercato, tanto per l'evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10 settembre 2012).
Cons. Stato n. 4346/2018
Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 22-bis, D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. Espropriazione per p.u.), l'ordinanza di occupazione d'urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente la motivazione dell'ordinanza di occupazione che si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, costituente l'unico presupposto della stessa, e che consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità. Da ciò deriva che è nel sistema che le ragioni a fondamento del decreto di occupazione di urgenza vadano rinvenute negli atti presupposti, ossia nell'approvazione del progetto che legittimamente rinvia alla correlata relazione tecnica.
Cass. civ. n. 3074/2018
Secondo la disciplina del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, al proprietario espropriato sono concesse due azioni: l'una di determinazione dell'indennità di esproprio e l'altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l'indennità definitiva, che è demandata alla Commissione Provinciale ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all'art. 21. La previsione dell'art. 54, costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 17604/ 2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001), secondo cui, emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è per questo motivo azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost. (che si sostituisce al diritto reale e non subordinato alla liquidazione in sede amministrativa). Tale principio si pone in consonanza con la sequenza procedimentale prevista dall'art. 20, commi 11 e 12; artt. 22 e 23 e art. 26, comma 11 T.U., in base alla quale - come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 - la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell'indennità provvisoria, che, a norma dell'art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell'indennità definitiva. Nell'ipotesi eccezionale, invece, in cui il decreto tardi ad essere emesso e tuttavia nelle more sia egualmente determinata l'indennità definitiva (ad opera della Commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici) insorge la sola necessità che nei decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell'indennità suddetta (art. 27 e art. 23, lett. d, ove significativamente la nomina dei tecnici è considerata solo "eventuale"). E proprio al lume di dette due fattispecie - quella fisiologica e quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima definitiva - si spiega il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, che prevede che il termine di 30 giorni per proporre opposizione decorre "dalla notifica del decreto di esproprio"; ovvero "dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio".
Cons. Stato n. 4147/2015
In materia di espropriazione per pubblica utilità, sia pur con specifico riferimento ai giudizi di opposizione alla stima dei relativi indennizzi ovvero a quello per ottenere il risarcimento del danno da opposizione acquisitiva, il Prefetto, il Presidente della Giunta Regionale o il Sindaco, che pure hanno emesso il decreto di espropriazione e quello di occupazione d'urgenza, sono estranei a quei giudizi, tali Autorità non essendo identificabili con l'espropriante, né la relativa attività potendo essere riferibile, in base ad un rapporto di immedesimazione organica, alla P.A. di appartenenza.
Cons. Stato n. 385/2011
Perché possa legittimamente farsi luogo ad occupazione di urgenza ai sensi dell'art. 22-bis, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, occorre che l'Amministrazione motivi congruamente in ordine alle oggettive ragioni che denotano la conclamata urgenza dell'intervento, potendo tale obbligo motivazionale escludersi nei soli casi in cui questa risulti in re ipsa dalla natura stessa dell'intervento.
Cons. Stato n. 114/2011
La mancata indicazione della durata dell'occupazione non è vizio di illegittimità del decreto, in quanto l'art. 22-bis, D.P.R. n. 327 del 2001 non considera elemento costitutivo del decreto di occupazione l'indicazione del termine di durata, fissando direttamente un termine massimo di efficacia coincidente con quello della dichiarazione di p.u.; infatti, il decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia se non è emanato il decreto di esproprio entro cinque anni decorrenti dalla dichiarazione di p.u.
Cass. civ. n. 10292/2010
In tema di espropriazione per pubblica utilità, deve dichiararsi preclusa l'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione, prospettata per la prima volta con le conclusioni rese in una causa avente originariamente ad oggetto la sola determinazione della indennità di espropriazione, trattandosi di domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative "causae petendi", costituite l'una dalla ablazione del bene espropriato e l'altra dalla privazione del godimento di quello occupato, nonché alla possibilità della mancanza di una delle due vicende, nell'ambito del procedimento ablatorio, prevista come regola dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che solo nell'art. 22-bis (aggiunto dall'art. 1 D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302) consente l'occupazione preordinata all'esproprio per l'urgente inizio dei lavori.
Cons. Stato n. 1720/2010
In presenza dei presupposti procedimentali prescritti dall'art. 22-bis, T.U. 8 giugno 2001 n. 327 per l'emanazione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, e cioè il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione ben può immettersi senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione della suddetta ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse, atteso che nel sistema del testo unico è divenuta irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, rilevante nel precedente sistema per ragioni storiche, ma di per sé già sussistente "in re ipsa".
Cons. Stato n. 2215/2009
Nella procedura di esproprio, l'urgenza deve costituire una caratteristica intrinseca dell'opera da realizzare, mentre, al contrario, resterebbero irrilevanti le ragioni di urgenza non oggettiva; ma è altresì vero che il legislatore può scegliere i casi in cui attribuire un'urgenza per legge. Ciò è avvenuto per le fattispecie di cui all'art. 22-bis, comma 2 D.P.R. n. 327 del 2001, nel quale si legge che si può far ricorso alla occupazione d'urgenza (senza che occorra specifica motivazione al riguardo, altrimenti la norma non avrebbe senso), allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50 e ciò perché l'espletamento del procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione in relazione ad un così elevato numero di proprietari espropriandi ritarderebbe eccessivamente l'effettiva esecuzione delle opere.
Cass. civ. n. 10362/2009
L'occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, prevista dall'art. 22-bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, (aggiunto dall'art. 1 D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302), è finalizzata a consentire all'Amministrazione di conseguire l'anticipata immissione in possesso dell'area sulla quale deve essere realizzata l'opera pubblica dichiarata urgente ed indifferibile, per dare inizio ai lavori ed evitare di dover attendere che il procedimento espropriativo giunga alla sua naturale conclusione con la pronuncia del provvedimento ablativo; tale funzione, analogamente a quella già propria dell'art. 71, comma 1, L. 25 giugno 1865 n. 2359, fa sì che l'occupazione temporanea non sia più correlata alla restituzione (non prevista né prevedibile) dell'immobile al proprietario e che, quindi, sussista un collegamento funzionale tra le figure ablatorie dell'occupazione preliminare e della espropriazione, nonché tra di esse e la dichiarazione di pubblica utilità che ne costituisce il necessario presupposto legittimante, ferma la possibilità di sindacare unicamente per la mancanza del presupposto dell'urgenza la scelta dell'Amministrazione di ricorrere a tale istituto.
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L'istituto dell'occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione, reintrodotta nell'ordinamento con l'inserimento al T.U. sugli espropri dell'art. 22-bis ad opera del D.Lgs. n. 302 del 2002, ha mantenuto la sua funzione di momento normale del procedimento di espropriazione, di cui costituisce un subprocedimento, ma è subordinato alla condizione che l'avvio ai lavori rivesta carattere di "particolare urgenza" tale da non consentire il ricorso alla procedura di esproprio, condizione di cui il privato può sindacare la concreta ricorrenza.
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La verifica dei presupposti di cui all'art. 22- bis D.P.R. n. 327 del 2001 avviene successivamente alla dichiarazione di pubblica utilità, quando all'amministrazione si offre l'alternativa circa il titolo definitivo (decreto di espropriazione o contratto di cessione volontaria) o temporaneo (occupazione di urgenza ex art. 22-bis, in attesa della emanazione del decreto ablativo) con cui conseguire la disponibilità dell'immobile, già programmata come permanente nella dichiarazione di pubblica utilità.
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Avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di cui all'art. 22-bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22-bis citato) e 53 del D.Lgs. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello, ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove l'occupazione dei fondi, totale o parziale, permanente o temporanea, avvenga «in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque», ai sensi dell'art. 140, lett. d, R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Le doglianze relative al "quantum" dell'indennizzo determinate nel provvedimento di occupazione di urgenza ex art. 22-bis, D.P.R. n. 327 del 2001, perciò, non attengono alla legittimità dello stesso, né alla logicità e congruità della motivazione che lo stesso deve contenere, ma investono questioni indennitarie da proporre di fronte al giudice ordinario ai sensi dell'art. 53 D.P.R. n. 327 del 2001, avanti alla Corte d'appello funzionalmente competente (art. 50 D.P.R. cit.) ovvero, per espropriazioni connesse ad opere idrauliche, avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche (art. 140 lett. d), R.D. n. 1775 del 1933).
Cons. Stato n. 2460/2008
La "particolare urgenza" richiesta per ricorrere alla procedura di occupazione di urgenza ai sensi dell'art. 22-bis D.P.R. n. 327 del 2001, presuppone una congrua motivazione che deve essere riferita alle obiettive ragioni di urgenza dell'intervento e che, nel caso in cui la procedura ablatoria segua ad una precedente, protratta inerzia dell'amministrazione nel realizzare l'opera, deve dare conto delle circostanze sopravvenute che abbiano reso indifferibile un intervento prima ritenuto non urgente.
Cons. Stato n. 3968/2007
L'art. 22-bis, T.U. 8 giugno 2001 n. 327 non richiede alcuna specifica motivazione delle ragioni di urgenza che hanno indotto l'amministrazione ad occupare il bene per realizzare l'opera pubblica quando il numero dei destinatari sia superiori a 50.
Cons. Stato n. 8259/2006
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 22-bis, T.U. 8 giugno 2001 n. 327 per eccesso di delega e irragionevolezza nella parte in cui estende l'operatività dell'occupazione d'urgenza per le opere diverse da quelle previste dalla L. 21 dicembre 2001 n. 443, e ciò in quanto l'art. 5, comma 4, L. 1 agosto 2002 n. 166 aveva delegato il Governo a modificare il testo unico sulle espropriazioni non solo per integrare e coordinare il testo unico stesso alle disposizioni in tema di insediamenti produttivi e strategici, ma anche per "agevolare le procedure dì immissione nel possesso".
Cass. civ. n. 23809/2006
Con riferimento alla procedura espropriativa regolata dalla L. n. 865 del 1971, il diritto dell'espropriando, ove il suolo sia oggetto di occupazione d'urgenza, di agire immediatamente per la determinazione dell'indennità, e, nello stesso tempo, di evitare che l'indennità di occupazione subisca, siccome commisurata all'indennità di espropriazione virtuale, la decurtazione del 40% (riguardo ai suoli edificabili, secondo la formula di cui all'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992), comporta che quest'ultima verrà applicata solo ove l'amministrazione che procede all'espropriazione abbia precedentemente indicato l'indennità provvisoria di espropriazione, come del resto prescritto dall'art. 11, che ne fa obbligo contestuale alla dichiarazione di pubblica utilità.