(massima n. 1)
Con riferimento alla procedura espropriativa regolata dalla L. n. 865 del 1971, il diritto dell'espropriando, ove il suolo sia oggetto di occupazione d'urgenza, di agire immediatamente per la determinazione dell'indennitą, e, nello stesso tempo, di evitare che l'indennitą di occupazione subisca, siccome commisurata all'indennitą di espropriazione virtuale, la decurtazione del 40% (riguardo ai suoli edificabili, secondo la formula di cui all'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992), comporta che quest'ultima verrą applicata solo ove l'amministrazione che procede all'espropriazione abbia precedentemente indicato l'indennitą provvisoria di espropriazione, come del resto prescritto dall'art. 11, che ne fa obbligo contestuale alla dichiarazione di pubblica utilitą.