Cons. Stato n. 1768/2015
Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R n. 327 del 2001, la proroga del termine di efficacia di cinque anni dalla dichiarazione di p.u. può essere disposta anche d'ufficio, prima della scadenza del termine, per un periodo non superiore a due anni; il 6° comma di tale disposizione prevede inoltre che "la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità". Sulla natura perentoria e non ordinatoria del termine quinquennale entro cui adottare l'atto conclusivo del procedimento ablativo, non pare sussistano dubbi, dovendosi al termine finale riconoscersi, a differenza del termine iniziale, natura perentoria e tanto con riferimento anche al regime giuridico descritto sul punto dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, norma sostanzialmente riprodotta nell'omologo art. 13 del D.P.R n. 327/2001.
Cons. Stato n. 114/2011
Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 22-bis, D.P.R n. 327 del 2001, l'ordinanza di occupazione d'urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente la motivazione dell'ordinanza di occupazione che si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l'unico presupposto e che consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità.
Cons. Stato n. 1720/2010
L'obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica i termini di inizio e ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa, già prescritto dall'art. 13, L. 25 giugno 1865 n. 2359, è stato abolito dall'art. 13, T.U. 8 giugno 2001 n. 327, il quale ha previsto, ma solo come facoltativa, l'indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni.
Cons. Stato n. 5539/2008
La nuova disciplina del procedimento e del provvedimento amministrativo (leggi n. 15 e n. 80 del 2005) e in particolare la previsione dell'art. 21-bis L. n. 241 del 1990, che stabilisce che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile non trova applicazione per il decreto di esproprio che, invero atto ablatorio e quindi per sua natura tra i più incisivi e limitativi rispetto alla sfera giuridica e patrimoniale dei destinatari, e soggetto alla disciplina speciale del testo unico espropriazioni (D.P.R n. 327 del 2001) che, all'art. 13 dispone che, in riferimento al decreto di esproprio entro la scadenza del termine (al fine di non determinare l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità), ne richiede la sola emanazione o adozione, non anche la comunicazione.
Cass. civ. n. 17491/2008
Nelle espropriazioni disciplinate dal D.P.R n. 327 del 2001, è nullo per carenza di potere il decreto di esproprio emanato dopo la scadenza del termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, previsto dall'art. 13, comma 6, D.P.R n. 327 del 2001.
Cons. Stato n. 4198/2007
L'obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica i termini di inizio e ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa, già previsto dall'art. 13, L. 25 giugno 1865 n. 2359, è stato abolito dall'art. 13, T.U. 8 giugno 2001 n. 327, il quale ha previsto, ma solo come facoltativa, l'indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni.
Trib. Sup. acque n. 77/2005
La nuova disciplina riconducibile all'art. 13 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 327, prescinde da ogni specifico adempimento relativo alla scansione temporale del procedimento ablatorio, direttamente fissando (in base al principio di discrezionalità politica, di cui fruisce il legislatore ordinario) il criterio per il quale il decreto espropriativo può intervenire nei cinque anni decorrenti dalla data in cui la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera diviene efficace, con correlativa esclusione di ogni ipotizzabile incostituzionalità.
Cons. Stato n. 4/2003
È annullabile (e non già nullo) l'atto dichiarativo di pubblica utilità che sia privo dei termini di durata massima degli espropri e dei lavori di cui all'art. 13 della L. 2359/1865; non può parlarsi, in simili casi, di carenza di potere (c.d. in concreto) dell'Amministrazione, con la conseguenza che l'atto va impugnato nei termini, non potendosene invocare successivamente la disapplicazione dal G.A.