(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilitą, deve dichiararsi preclusa l'opposizione alla stima dell'indennitą di occupazione, prospettata per la prima volta con le conclusioni rese in una causa avente originariamente ad oggetto la sola determinazione della indennitą di espropriazione, trattandosi di domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversitą delle relative "causae petendi", costituite l'una dalla ablazione del bene espropriato e l'altra dalla privazione del godimento di quello occupato, nonché alla possibilitą della mancanza di una delle due vicende, nell'ambito del procedimento ablatorio, prevista come regola dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che solo nell'art. 22-bis (aggiunto dall'art. 1 D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302) consente l'occupazione preordinata all'esproprio per l'urgente inizio dei lavori.