C. Conti n. 5/2018
Per i comuni di ridotte dimensioni demografiche, l'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 contiene una precisa deroga al generale principio di separazione tra atti di indirizzo politico-amministrativo (spettanti agli organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli organi burocratici). Tale norma prevede che nei Comuni aventi una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, ben possono essere affidati ad un Assessore o al Sindaco pro-tempore, purché ciò avvenga con un regolamento motivato dell'Ente che ridisegni l'assetto organizzativo interno dell'Ente, al fine di operare un contenimento della spesa, contenimento che deve essere verificato e documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. Pertanto, spetta al Comune scegliere tra due alternative del pari giuridicamente legittime, ossia tra lo strumento associativo (convenzione/unione di comuni) o il conferimento delle funzioni del servizio finanziario e di contabilità ad uno dei membri della Giunta (Assessori o Sindaco).
Cons. Stato n. 6195/2014
Nel sistema delineato dal Testo unico degli enti locali la Giunta è l'organo politico esecutivo con competenza generale e residuale, abilitata a compiere tutti gli atti che non siano riservati dalla legge (o dallo statuto) al Consiglio comunale, la cui competenza è invece circoscritta ai soli atti fondamentali dell'ente, tassativamente ed espressamente indicati dall'art. 42 comma 2, D.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Cons. Stato n. 5287/2014
Nell'ordinamento degli enti locali, disciplinato dal Testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio comunale è chiamato ad esprimere gli indirizzi politico-amministrativi di carattere generale, che si traducono in atti amministrativi fondamentali tassativamente indicati nell'art. 42; invece la Giunta comunale ha una competenza residuale, spettandole di emanare tutti gli atti che non sono riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non ricadono nelle competenze del Sindaco.
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L'organo consiliare elettivo degli enti locali è chiamato a esprimere gli indirizzi politico-amministrativi di carattere generale, che si traducono in atti amministrativi fondamentali, tassativamente indicati nell'art. 42 t.u.e.l., mentre la giunta dell'ente ha una competenza residuale, spettandole di emanare tutti gli atti che non sono riservati dalla legge al consiglio comunale e che non ricadono nelle competenze del sindaco; in particolare, all'organo consiliare spetta in via generale ed esclusiva (art. 42, comma 2, lett. a) l'esercizio del potere normativo che, quale peculiare caratteristica dell'autonomia dell'ente locale (art. 3, comma 4), si manifesta, oltre che nell'adozione dello statuto, anche nell'emanazione di regolamenti, atti a contenuto generale e astratto, disciplinanti il comportamento, alla stregua di altre norme giuridiche, della generalità dei cittadini o di una determinata categoria di essi ed è allora da considerarsi del tutto speciale ed eccezionale la competenza della giunta comunale di emanare regolamenti, limitata ai soli «regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio».
Cons. Stato n. 4705/2014
Ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267 del 2000, spetta al Consiglio comunale, quale organo politico esponenziale della comunità locale, l'adozione di atti che assumano valenza di pianificazione del territorio dei diversi interessi collettivi di rilievo generale che ad esso si riconducono e che, come nel caso dell'adozione del provvedimento di pianificazione delle sedi farmaceutiche ex art. 11 D.L. n. 1 del 2012, coinvolgono la tutela del diritto alla salute e l'accessibilità al servizio di vendita di prodotti farmaceutici.
Cons. Stato n. 4389/2014
A seguito del nuovo assetto degli enti locali determinato dall'entrata in vigore dapprima della L. 8 giugno 1992 n. 142 e poi del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 nella giunta comunale, e non più nel consiglio comunale, va individuato l'organo competente ad intervenire nel procedimento di formazione della pianta organica delle farmacie.
Cons. Stato n. 3809/2013
In tema di maggiorazione dell'addizionale sull'imposta erariale relativa al consumo dell'energia elettrica - che configura l'istituzione di un nuovo prelievo fiscale e non una mera variazione dell'aliquota - la disciplina dettata dall'art. 6 D.L. 28 novembre 1988 n. 511, convertito dalla L. 27 gennaio 1989 n. 20, e poi modificato dall'art. 5 D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 26 non è assimilabile al regime previsto dal D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 in quanto tale ultima norma, a differenza dell'altra, stabilisce che i Comuni "possono deliberare" la maggiorazione de qua e quindi li lascia liberi di introdurre una nuova entrata e non solo di determinarla, con esercizio di una potestà che è di competenza, ai sensi art. 42 comma 2, lett. f) T.U. 18 agosto 2000 n. 267/2000, del Consiglio comunale e non della Giunta.
Cons. Stato n. 12/2011
Ai sensi dell'art. 42 n. 2 lett. a), T.U. 18 agosto 2000 n. 267, l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas rientra nella competenza del Consiglio comunale concernendo l'organizzazione del servizio e non la fase di indizione della gara che, come atto di gestione, esula dalle competenze consiliari, ma ad aspetti organizzativi non prestabiliti che, in quanto tali, non possono che essere valutati dall'organo di indirizzo dell'ente.
Cons. Stato n. 6982/2010
Fermo che, ai sensi dell'art. 42 T.U. enti locali, il Consiglio comunale esprime gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale e gli atti fondamentali di natura programmatoria, tra cui gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare, compresa l'approvazione della cessione del diritto di superficie di aree, di proprietà comunale, mentre, ai sensi del successivo art. 48, alla Giunta è riconosciuta competenza residuale relativamente agli atti non attribuiti alla competenza consiliare o al sindaco, nonché l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, deve ritenersi che rientri nella competenza della Giunta deliberare la decadenza del privato dalla convenzione che attribuisce il diritto di superficie, senza che questa possa essere considerato un "contrarius actus", atteso che non afferma una diversa (e contraria) volontà rispetto a quella manifestata dall'organo consiliare, ma dà esecuzione all'indirizzo generale del Consiglio trasfuso nella convenzione.
Cons. Stato n. 4809/2010
Ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 267 del 2000, la Giunta Municipale ha competenza generale e residuale e quindi le appartiene il potere di approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica, salvo che questo comporti una variante allo strumento urbanistico, nel qual caso la competenza appartiene al Consiglio.
Cons. Stato n. 1208/2010
La Giunta comunale è competente ad emanare tutti gli atti di che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del sindaco; trattasi quindi di competenza di carattere generale e residuale, mentre invece quella del Consiglio comunale è limitata agli atti espressamente e tassativamente elencati dall'art. 42, comma 2, D.Lgs. 18 agosto n. 267 del 2000, e in tale elenco non compare l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, nè si può ritenere che possa rientrare nelle competenze riguardanti "programmi triennali ed elenco annuale di lavori pubblici", atteso che tale espressione, che compare nell'elenco di cui all'art. 42 comma 2, cit. D.Lgs. n. 267 del 2000, si riferisce al solo programma triennale dei lavori pubblici, e non a tutti i programmi triennali.
C. Conti n. 22/2009
In materia di estensione di efficacia di una deliberazione consiliare, di natura regolamentare e di modifica di un precedente regolamento, ad anni antecedenti alla emanazione normativa, non può ritenersi legittima l'adozione di un atto di indirizzo della Giunta comunale autorizzativo di interpretazione retroattiva di disposizioni regolamentari, per palese contrasto con l'art. 42 commi 1 e 2, lett. a), t.u.e.l. (D.Lgs. n. 267/2000), che in tema di organizzazione del Comune, attribuisce al Consiglio comunale la potestà regolamentare, salvo tassative eccezioni, ed il potere di modifica delle norme regolamentari, anche in via interpretativa. Peraltro, sarebbe violato il principio di irretroattività dei regolamenti, sancito dall'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del codice civile, in assenza di una norma di legge, che autorizzi tale retroattività, anche implicitamente, con uno specifico rinvio ad una norma regolamentare attuativa.
Cons. Stato n. 827/2009
Ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a), t.u. enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appartiene in via esclusiva al Consiglio comunale la competenza a fissare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, cui dovrà attenersi la potestà regolamentare esercitata dalla Giunta.