(massima n. 1)
In materia di estensione di efficacia di una deliberazione consiliare, di natura regolamentare e di modifica di un precedente regolamento, ad anni antecedenti alla emanazione normativa, non può ritenersi legittima l'adozione di un atto di indirizzo della Giunta comunale autorizzativo di interpretazione retroattiva di disposizioni regolamentari, per palese contrasto con l'art. 42 commi 1 e 2, lett. a), t.u.e.l. (D.Lgs. n. 267/2000), che in tema di organizzazione del Comune, attribuisce al Consiglio comunale la potestà regolamentare, salvo tassative eccezioni, ed il potere di modifica delle norme regolamentari, anche in via interpretativa. Peraltro, sarebbe violato il principio di irretroattività dei regolamenti, sancito dall'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del codice civile, in assenza di una norma di legge, che autorizzi tale retroattività, anche implicitamente, con uno specifico rinvio ad una norma regolamentare attuativa.