(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267 del 2000, spetta al Consiglio comunale, quale organo politico esponenziale della comunitą locale, l'adozione di atti che assumano valenza di pianificazione del territorio dei diversi interessi collettivi di rilievo generale che ad esso si riconducono e che, come nel caso dell'adozione del provvedimento di pianificazione delle sedi farmaceutiche ex art. 11 D.L. n. 1 del 2012, coinvolgono la tutela del diritto alla salute e l'accessibilitą al servizio di vendita di prodotti farmaceutici.