(massima n. 1)
Nel sistema delineato dal Testo unico degli enti locali la Giunta č l'organo politico esecutivo con competenza generale e residuale, abilitata a compiere tutti gli atti che non siano riservati dalla legge (o dallo statuto) al Consiglio comunale, la cui competenza č invece circoscritta ai soli atti fondamentali dell'ente, tassativamente ed espressamente indicati dall'art. 42 comma 2, D.L. 18 agosto 2000, n. 267.