La norma in commento definisce i caratteri della fattispecie –per così dire- intermedia tra quelle sanzionate ai sensi del precedente art.
31, ossia le opere eseguite con
variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire.
L’individuazione del carattere della essenzialità viene rimessa alla legislazione regionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso articolo 32 e costituiti dalla
presenza di almeno una delle condizioni di cui alle lettere a) – e) del comma 1 e
dall’irrilevanza delle variazioni incidenti sull’entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
La
prima fattispecie di variazione essenziale è il mutamento di destinazione d’uso non autorizzato, che determini una variazione degli
standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968.
Il solo mutamento d’uso preso in considerazione, in particolare, è quello operato tra categorie funzionalmente autonome, in quanto i mutamenti attuati all’interno della stessa categoria funzionale costituiscono un’espressione della facoltà di godimento dell’immobile spettante al proprietario.
La
seconda fattispecie è l’aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato.
La norma non stabilisce specificamente cosa debba intendersi con l’espressione “
aumento consistente”, lasciando dunque un certo spazio alla legislazione regionale per la determinazione dei concreti parametri ai quali fare riferimento.
La
terza fattispecie concerne le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza.
I parametri di urbanistico-edilizi si identificano con l’altezza, superficie, cubatura e distanze previsti nel titolo abilitativo.
Le modifiche all’ubicazione del fabbricato rilevanti ai fini dell’articolo in esame, invece, consistono non solo nello spostamento del manufatto su un’area totalmente diversa da quella di progetto, ma anche in ogni significativa traslazione dell'edificio rispetto alle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini, nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli.
Se le precedenti ipotesi di variazione essenziale si riferiscono soprattutto ad un parametro quantitativo, la
quarta fattispecie considera i mutamenti di tipo qualitativo rispetto al progetto approvato, che conducano ad una diversa classificazione dell’intervento edilizio (ad esempio con il passaggio da un’attività edilizia soggetta a SCIA a una assentibile con il permesso di costruire).
È chiaro che le varie ipotesi rischiano di soprapporsi, rendendo complicato l’inquadramento dei casi concreti nell’una o nell’altra; un aiuto nell’interpretazione, oltre che dalla legislazione regionale, è dato dal fatto che le variazioni essenziali individuate dall’articolo in commento sono quelle che si pongono a metà tra la “
totale difformità” dal permesso di costruire di cui all’art.
31 e la “
parziale difformità” sanzionata dall’art.
34 del Testo Unico.
La
quinta fattispecie fa riferimento alle violazioni della normativa antisismica di natura sostanziale, ossia la realizzazione di un edificio mancante delle caratteristiche imposte dalla legislazione in materia, escludendo le irregolarità di tipo formale o procedurale.
Per gli interventi eseguiti in zona vincolata, infine, il Legislatore ha introdotto una disciplina più severa in considerazione delle peculiari esigenze di tutela di tale patrimonio edilizio, equiparando le ipotesi previste dal comma 1 dell’articolo 32 alla fattispecie della totale difformità dal permesso di costruire e qualificando tutti gli altri interventi eseguiti in tali aree a variazioni essenziali.
Pertanto, anche nel caso di opere abusive di modesta entità, esse saranno sanzionate ai sensi dell’art.
31 del Testo Unico.