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Diritto penale -

Il reato di tortura

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Napoli - Federico II
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il reato di tortura è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n.110 del 2017. Questa ha comportato una modifica del Codice Penale nell’ambito del quale ora figurano l’art. 613 bis del c.p. rubricato “Tortura” e l’art. 613 ter del c.p. rubricato “Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura”. Fin dal momento della sua approvazione, tale legge è stata oggetto di numerose critiche. Innanzitutto, vi è da dire che sono stati molteplici gli atti e i documenti sovranazionali che, nel corso degli anni, hanno tentato di imporre all’Italia di disciplinare il fenomeno della tortura. Il nostro Paese, però, fino al 2017 non si è conformato a tali richieste. Un punto di svolta nei lavori parlamentari vi fu a seguito della pronuncia della Corte EDU che, con riguardo alle violenze verificatesi durante il G8 di Genova, ha stabilito che il comportamento tenuto dalle forze dell’ordine nella scuola Diaz dovesse essere qualificato come tortura evidenziando, inoltre, un difetto strutturale dell’ordinamento giuridico italiano.
La necessità di adempiere alle indicazioni di ordine generale contenute nella sentenza ha velocizzato il processo di introduzione di un autonomo reato di tortura in Italia. Nonostante molti abbiano ritenuto l’introduzione degli artt. 613-bis e 613-ter un passo in avanti nella tutela della dignità dell’uomo, questi, a causa della loro formulazione poco chiara, fanno sorgere numerosi dubbi. Innanzitutto, per quanto riguarda l’art. 613-bis, il legislatore ha designato tale reato come comune, allontanandosi dalle previsioni sovranazionali che designano la tortura come un reato proprio dei pubblici ufficiali.
Un’altra problematica che sorge in riferimento a tale articolo riguarda l’elemento psicologico. Il legislatore non ha, infatti, adottato la formulazione dell’art. 1 CAT che prevede un reato a dolo specifico, ritenendo che le “acute sofferenze fisiche” o “il verificabile trauma psichico” possano essere semplicemente accettati dall’agente, seguendo, in questo modo, lo schema del dolo eventuale. La formulazione non chiara della norma rischia di dover riconoscere alla giurisprudenza il potere di definire i contenuti dell’articolo, nonostante tale operazione finisca per scontrarsi con l’art. 25 Cost.. In definitiva, le incongruenze che emergono dalla lettura della norma potranno essere superate in futuro solo con l’intervento del Legislatore. Qualcuno, inoltre, ritiene che la norma sul reato di tortura sia stata dettata da meri intenti simbolici e che l’adeguamento agli obblighi convenzionali da parte dello Stato italiano sia stato puramente formale e non sostanziale. Per tutti questi motivi, vi sono state già diverse proposte di modifica dell’art. 613-bis.

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