Cass. pen. n. 42647/2024
Ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis, comma primo, cod. pen., la locuzione "mediante più condotte" va riferita non solo a una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche a una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico.
Cass. pen. n. 39722/2024
Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravati da crudeltà, futili motivi e minorata difesa e quello di tortura in danno di un familiare minore d'età possono concorrere tra loro in ragione della diversità del bene giuridico tutelato - l'integrità psico-fisica dei familiari nel primo caso e la dignità della persona nel secondo - e della non sovrapponibilità strutturale delle condotte incriminate, posto che il delitto di tortura acquista autonoma rilevanza nel caso in cui la condotta, oltre a essere funzionale ai maltrattamenti, si estrinsechi in ulteriori sopraffazioni fisiche e psicologiche della vittima, provocando alla stessa acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico. (In motivazione, la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato ai sensi dell'art. 613-bis, comma quarto, secondo periodo, cod. pen., anziché dell'art. 572, comma terzo, ultimo periodo, cod. pen., per aver cagionato la morte del figlioletto di due anni, a fronte dello iato temporale intercorso tra le iniziali violenze, perpetrate con ingiurie, percosse, lesioni e minacce, e i successivi atti con i quali l'imputato si era accanito a piacimento sulla vittima, spersonalizzandola e disumanizzandola, al punto che la stessa non riusciva più a piangere, solo per dare sfogo ai propri impulsi bestiali, così trasformandola in una "res" alla sua mercé).
Cass. pen. n. 37171/2024
Il delitto di tortura di cui all'art. 613-bis cod. pen. è posto a tutela della dignità della persona, giacché alla sofferenza cagionata dal trattamento inumano e degradante si accompagnano l'asservimento alla volontà dell'agente e la negazione dei diritti fondamentali inviolabili della vittima, tali da ridurre la stessa a mero oggetto dell'altrui crudeltà, violenza o accanimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta di un uomo che aveva obbligato due minori ad assistere all'accoltellamento e all'agonia della loro madre, costringendole all'interno del suo autoveicolo durante una fuga spericolata e privandole di ogni mezzo di conforto, così da causare ad entrambe un grave trauma psichico).
Cass. pen. n. 34207/2024
Il delitto di tortura, pur essendo funzionale a offrire copertura penale, nell'ordinamento interno, al divieto posto dall'art. 3 della Convenzione EDU, accede a una nozione di tortura più ampia di quella fornita da tale disposizione convenzionale, ricomprendendo anche i trattamenti inumani e degradanti, che la Corte di Strasburgo ha distinto dal concetto di tortura in senso stretto. E coerentemente con questa impostazione, deve ritenersi che rientrino nella fattispecie in esame anche le ipotesi in cui le condotte agite realizzino una mortificazione o un annientamento dei diritti fondamentali che costituiscono il nucleo della dignità della persona, a prescindere dall'aggressione al corpo della persona, quando sia offesa la personalità morale dell'individuo.
Cass. pen. n. 1243/2023
In tema di reati contro la persona, è configurabile il delitto di tortura, aggravato ai sensi dell'art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. nel solo caso in cui le lesioni personali conseguite alla condotta incriminata non siano state volute dall'agente, realizzandosi, in caso contrario, un concorso di reati.
Cass. pen. n. 47672/2023
Ai fini della integrazione del requisito delle "acute sofferenze fisiche", quale evento del delitto di tortura previsto dall'art. 613-bis cod. pen., non è necessario che la vittima abbia subito lesioni, le quali, ove si verifichino, integrano la circostanza aggravante prevista dall'art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che tali sofferenze ben possono derivare da forti sensazioni dolorose non produttive di uno stato patologico).
Cass. pen. n. 36970/2023
Il reato di tortura aggravato ex art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. può concorrere con quello di lesione personale. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è configurabile l'assorbimento in quanto il legislatore non ha previsto, quale elemento necessario per integrare l'aggravante in questione, la commissione del delitto di lesione, ma ha solo valorizzato il dato concreto delle conseguenze patite dalla vittima).
Cass. pen. n. 25617/2022
Il delitto di tortura non è assorbito in quello, più grave, di violenza sessuale di gruppo, ostandovi sia la diversità del bene giuridico tutelato (la libertà fisica e psichica nell'uno e la libertà sessuale nell'altro), sia la non sovrapponibilità strutturale delle condotte incriminate, posto che la violenza perpetrata nei confronti di persona costretta a subire o a compiere atti sessuali acquista autonoma rilevanza nel caso in cui, oltre ad essere funzionale a tale coartazione, si estrinsechi, prima, durante o dopo il compimento dell'atto sessuale, in un'ulteriore sopraffazione fisica e psicologica della vittima, provocandole acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico.
Cass. pen. n. 1729/2021
Il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di tortura, nonostante la diversa oggettività giuridica, nella misura in cui la condotta di privazione della libertà personale della vittima connoti parte della condotta torturante, agevolando la realizzazione del fine ultimo, perseguito dall'agente, di inflizione alla medesima di un supplizio, mentre si configura il concorso tra i due reati nel caso in cui la privazione della libertà personale si protragga oltre il tempo necessario al compimento degli atti di tortura.
Cass. pen. n. 4755/2019
In tema di tortura, anche quando il reato assuma forma abituale, per l'integrazione dell'elemento soggettivo non è richiesto un dolo unitario, consistente nella rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare, ma è sufficiente la coscienza e volontà, di volta in volta, delle singole condotte.
Cass. pen. n. 50208/2019
Ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis, comma primo, cod. pen., la locuzione "mediante più condotte" va riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico.
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Per la verifica della condizione di "minorata difesa" della vittima richiesta dall'art. 613-bis cod. pen., vanno valorizzate le condizioni personali e ambientali che facilitino l'azione criminale e che rendano effettiva la signoria o il controllo dell'agente sulla vittima, agevolando il depotenziamento se non l'annullamento delle capacità di reazione di quest'ultima.
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In tema di tortura, la crudeltà della condotta si concretizza in presenza di un comportamento eccedente rispetto alla normalità causale, che determina nella vittima sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole dell'autore del fatto.
Cass. pen. n. 47079/2019
Il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
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In tema di tortura, il "trauma psichico verificabile", previsto dal'art. 613-bis cod. pen. non deve necessariamente tradursi in una sindrome duratura da "trauma psichico strutturato" (PTSD) e può consistere anche in una condizione critica temporanea che risulti, per le sue caratteristiche, non integrabile nel pregresso sistema psichico della vittima, sì da minacciarne la coesione mentale e di tale condizione la norma richiede l'oggettiva riscontrabilità, che non esige necessariamente l'accertamento peritale, né l'inquadramento in categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta dell'agente e dalle concrete modalità di quest'ultima.