L’articolo 198 amplia la portata applicativa delle proposte degli operatori economici e degli investitori istituzionali, consentendo
soluzioni contrattuali alternative rispetto alla concessione tradizionale e ribadisce la possibilità di avvalersi della
società di scopo come veicolo giuridico per la realizzazione delle operazioni. Al contempo, essa consolida il ruolo degli investitori istituzionali, riconoscendo loro ampie facoltà di partecipazione alle gare, anche mediante forme di avvalimento e subappalto integrale.
Il
comma 1 stabilisce che le proposte degli operatori economici, previste dall’
art. 193 del nuovo codice appalti, possono riguardare non soltanto le concessioni, ma la totalità dei contratti di partenariato pubblico-privato. Si tratta di un ampliamento significativo rispetto a una concezione più restrittiva, in quanto consente di utilizzare lo strumento della proposta anche in relazione a
schemi contrattuali diversi dalla concessione, come il
contratto di disponibilità, il
leasing in costruendo, o altre forme riconducibili al partenariato. La
ratio è quella di aumentare le possibilità di intervento del privato nell’iniziativa, valorizzando la flessibilità del PPP e favorendo l’innovazione dei modelli contrattuali.
Il
comma 2 ribadisce che gli aggiudicatari di contratti di partenariato pubblico-privato hanno sempre la facoltà di costituire una
società di scopo, anche quando l’operazione non rientri nello schema della finanza di progetto. Questo passaggio è importante poiché conferma il carattere generale della società di scopo quale veicolo operativo privilegiato nei PPP, in quanto consente di isolare giuridicamente e patrimonialmente l’operazione, separandola dalle altre attività dell’impresa promotrice o degli altri soggetti coinvolti.
Il ruolo degli
investitori istituzionali è disciplinato dal
comma 3: in particolare, questi, anche al di fuori della finanza di progetto, possono prendere parte alle procedure di affidamento associandosi o consorziandosi con operatori economici qualificati. In tal modo viene consentito a soggetti dotati di forza finanziaria, ma privi delle capacità tecniche o esecutive, di inserirsi comunque nel mercato dei PPP, a condizione di affiancarsi ad operatori in possesso delle necessarie qualificazioni.
È altresì rilevante la previsione secondo cui gli investitori istituzionali possono soddisfare i requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali facendo ricorso, anche integralmente, alle capacità di altri soggetti mediante
l’avvalimento.
Un ulteriore profilo innovativo è rappresentato dalla possibilità concessa agli investitori di
subappaltare integralmente le prestazioni oggetto del contratto a imprese qualificate, purché il nominativo del subappaltatore sia comunicato e accettato dall’ente concedente entro i termini di presentazione dell’offerta.