Occorre chiedersi se il viaggiatore che avesse già prenotato il volo e rinunci, poi, a partire, proprio a causa della paura di essere vittima di un attentato terroristico, abbia diritto ad ottenere il rimborso del biglietto aereo.
Proprio su quest'argomento si è recentemente pronunciato il giudice di pace di Torino che, con la sentenza n. 505 del 2016 ha riconosciuto ad un viaggiatore il diritto al rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del biglietto aereo che poi non è stato utilizzato, a causa degli eventi politici che avevano poco tempo prima interessato la Turchia.
In particolare, il soggetto in questione aveva prenotato il volo per Istanbul ma poco prima della partenza si erano verificati, oltre a eventi terroristici, anche altre tensioni di carattere politico, tanto che lo stesso Ministero degli Affari Esteri aveva caldamente invitato i cittadini italiano a non recarsi in quel Paese.
Come comprensibile, quindi, il soggetto in questione decideva di rinunciare al viaggio.
Lo stesso, poi, chiedeva alla compagnia aerea se poteva ottenere il rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del biglietto aereo, ma la stessa rispondeva in modo negativo, affermando che poteva essere rimborsato solo una parte delle tasse pagate e che era necessario, allo scopo, chiamare l'apposito call center.
Tuttavia, nonostante i diversi tentavi effettuati per ottenere una risposta soddisfacente da parte della compagnia, il soggetto in questione non riusciva ad andarne a capo, tanto che si determinò a rivolgersi al giudice.
Il Giudice di Pace accoglieva la pretesa risarcitoria avanzata, precisando che, in casi simili, si deve far riferimento a quanto previsto dall’art. 945 del d. lgs. n. 96 del 2005, in base al quale l’acquirente del biglietto aereo ha diritto alla restituzione del prezzo pagato per l’acquisto nel caso in cui la partenza del passeggero sia impedita “per causa a lui non imputabile”.
Di conseguenza, considerando il fatto che la tensione politica in Turchia era stata documentata anche dallo stesso Ministero degli Affari Esteri, il Giudice ritiene del tutto giustificata la scelta di rinunciare alla partenza, in quanto in tale situazione non potevano dirsi garantiti gli standard minimi di sicurezza che ciascun soggetto ha diritto di pretendere nel momento in cui decide di intraprendere un viaggio.