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Assenza per malattia, il certificato medico può essere retroattivo in alcuni casi: ecco la precisazione dell'INPS

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Assenza per malattia, il certificato medico può essere retroattivo in alcuni casi: ecco la precisazione dell'INPS
L’unico caso in cui l’INPS riconosce il diritto all’indennità di malattia per un periodo anteriore alla data di rilascio del certificato medico: la normativa precisa quando
Se un evento di malattia determina l’incapacità temporanea al lavoro del dipendente, l’INPS riconosce al lavoratore la c.d. indennità di malattia. Però, per ottenere questa prestazione, occorre che il lavoratore si faccia rilasciare il certificato di malattia dal medico curante, che poi provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.

Questo è un passaggio fondamentale poiché l’Istituto riconosce tale indennità a partire dal giorno di rilascio del certificato medico.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità, il certificato medico può essere retroattivo?

In parole povere, l’INPS può riconoscere la sussistenza della malattia (e, quindi, il diritto all’indennità) per un periodo precedente al giorno di redazione del certificato medico?

Per avere diritto all’indennità, è necessario che il lavoratore, attraverso il proprio medico, trasmetta tempestivamente il certificato di malattia.

In linea generale, l’indennità è prevista per tutti i giorni coperti da idonea certificazione. Nello specifico, il diritto all’indennità inizia dal quarto giorno (infatti, quando è stabilito dal contratto di lavoro, i primi tre sono a carico del datore) e finisce quando termina la malattia (ossia, alla scadenza della prognosi).

Dal quarto al ventesimo giorno, l’indennità di malattia è corrisposta nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera. Invece, dal ventunesimo al centottantesimo giorno, l’indennità è pari al 66,66%.

Dunque, la decorrenza del periodo di malattia indennizzabile può essere calcolata da una data precedente a quella in cui è stato rilasciato il certificato?

La risposta è sì. La validità del certificato medico può essere conteggiata a partire da una data precedente a quella di rilascio del certificato stesso, ma soltanto in una particolare ipotesi.

L’INPS, con una propria circolare (circolare n. 147 del 15 luglio 1996), ha precisato che, come regola generale, la malattia parte dal giorno in cui è stata effettuata la visita medica. Pertanto, il quarto giorno di malattia (ossia, il giorno dal quale si ha diritto all’indennità) viene calcolato dalla data di rilascio del relativo certificato.

Però, come detto, c’è un’eccezione. C’è un caso in cui il certificato può essere retroattivo.

Come evidenziato nella stessa circolare del 1996, nell’ipotesi in cui il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l’INPS riconosce, a fini erogativi, la sussistenza della malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, purché opportunamente provato dal medico.

Questo perché la normativa stabilisce che, quando la visita domiciliare è richiesta dopo le ore 10, il medico ha la facoltà di effettuarla il giorno immediatamente successivo. Di conseguenza, il medico può emettere il certificato con decorrenza della malattia anche a partire dal giorno prima (ossia, dalla data di chiamata del medico).

Però, ci sono delle precisazioni da fare.

Questa eccezione vale soltanto nei giorni feriali.

Inoltre, devono essere indicate le motivazioni per cui il certificato è stato emesso il giorno successivo. Infatti, in questo caso, sulla certificazione deve essere espressamente riportato che il lavoratore “dichiara di essere ammalato dal …”.

Al di fuori di questa specifica ipotesi, il certificato non potrà avere efficacia retroattiva.

Pertanto, ad esempio, se anche la data riportata sul certificato è precedente di un solo giorno rispetto a quella di redazione, la regola non si applica se emerge che si trattava di visita ambulatoriale. Il certificato medico può avere effetto retroattivo soltanto nel caso di visita medica domiciliare.

Ancora, il certificato non potrà retroagire di oltre un giorno dalla data di rilascio. Infatti, l’INPS precisa che la data del rilascio del certificato non può assumere il significato di “indicazione della data di chiamata del medico”.

Se non è possibile valutare i giorni precedenti alla data di rilascio del certificato, questi saranno considerati come “non documentati” e, di conseguenza, non indennizzabili.


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