Il decreto attuativo, pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze e firmato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, rende operativa la maxi-deduzione fiscale prevista dalla riforma dell’Irpef approvata ad inizio anno, ovvero dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
Il maxi-sconto del 120% è previsto per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato. Il decreto costituisce un’importante opportunità anche per i lavoratori. Attraverso la deduzione, infatti, si incentiva non solo l’incremento dell’occupazione stabile, ma anche l’inclusione di lavoratori fragili, contribuendo alla realizzazione di un mercato del lavoro più equo e sostenibile.
Questo provvedimento, noto come “superbonus 120%”, è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Come specificato nel decreto, “il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento”.
Questo significa che il costo del lavoro deducibile dalle tasse è aumentato del 20% rispetto al normale.
È inoltre prevista un’ulteriore maggiorazione del 10% per le assunzioni di lavoratori appartenenti a categorie meritevoli di maggiore tutela: il totale della maxi-deduzione, quindi, passa dal 120 al 130%. Per beneficiare di questo bonus, le imprese dovranno assumere soggetti rientranti appunto nelle categorie di lavoratori fragili, ovvero:
- persone disabili;
- donne con almeno due figli;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione.
La maggiorazione del costo del lavoro, come si legge nel decreto, è applicabile solo se:
- il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, nonché
- se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine di tale periodo è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
In prticolare, non potranno beneficiare del detto bonus le seguenti imprese:
- imprese in liquidazione ordinaria;
- imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa, a decorrere dall’inizio della procedura.