Dal titolo possiamo già comprendere la vicenda oggetto della sentenza di
Cassazione: un uomo è stato condannato per il reato ex art.
660 c.p. perchè aveva “
per petulanza e per altri biasimevoli motivi, [...]posto in essere comportamenti di disturbo e di molestie in danno della moglie separata tramite continui e frequenti contatti telefonici nonché appostamenti nella pubblica via”.
E’ noto che alcuni comportamenti, anche se non ripetitivi e assillanti come nel caso di specie, se commessi in orari particolari come ad esempio a notte fonda o al mattino molto presto, possono risultare lesivi ed essere sanzionati. Infatti il reato previsto e punito dall’art, 660 c.p. punisce colui che “per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”. L’aggravante, nel caso esaminato, è l’ora in cui queste molestie sono state perpetrate, ovvero la mattina presto; la stessa cosa potrebbe dirsi qualora le stesse vengano compiute anche a notte fonda.
La donna,
parte offesa nel procedimento, aveva denunciato l’ex marito per aver “
suonato alla porta della sua abitazione, in continuazione, dalle ore 5,30 e di aver interrotto, nella stessa occasione, il quadro elettrico ubicato all'esterno della casa”.
Tra l’altro, è bastata una sola occasione per far scattare la condanna: la Cassazione (nella sentenza n. 9780/2014), nel confermare la condanna in € 200,00 di ammenda, ha precisatoche tale reato di molestia o disturbo alle persone secondo la giurisprudenza ormai consolidata, “non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione (Cass., Sez. I, 08/07/2010, n. 29933)”.
Secondo i giudici anche una sola condotta, è “sintomatica [...]] dei requisiti della fattispecie tipizzata”.
Già in passato la Cassazione si era espressa in tal senso:
- Cass., Sez. I, 22/04/2004, n. 23521, viene ritenuta “molesta” anche una sola telefonata se effettuata alle ore 23, con il “futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta”;
- Cass., Sez. I, 12/11/2009, n. 36, dopo la mezzanotte, l'ora tarda della telefonata dimostrava una “obiettiva, molesta intrusione in ore riservate al riposo” e “l'evidente intenzione dell'imputato di molestare la moglie”, anche se il pretesto era quello di vedere il bambino (ovviamente era palese l’intenzione di disturbo, dal momento che a quell’ora il bambino avrebbe dovuto dormire).
Quindi, attenzione! Basta disturbare anche solo una volta, e volutamente, qualcuno nelle ore tarde o di prima mattina, per configurare il reato ex art. 660 c.p.