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Suona il campanello ripetutamente a casa della ex

Suona il campanello ripetutamente a casa della ex
Suonare ripetutamente il campanello di casa della ex moglie alle sei del mattino per la Cassazione integra il reato di molestie.
Dal titolo possiamo già comprendere la vicenda oggetto della sentenza di Cassazione: un uomo è stato condannato per il reato ex art. 660 c.p. perchè aveva “per petulanza e per altri biasimevoli motivi, [...]posto in essere comportamenti di disturbo e di molestie in danno della moglie separata tramite continui e frequenti contatti telefonici nonché appostamenti nella pubblica via”.
E’ noto che alcuni comportamenti, anche se non ripetitivi e assillanti come nel caso di specie, se commessi in orari particolari come ad esempio a notte fonda o al mattino molto presto, possono risultare lesivi ed essere sanzionati. Infatti il reato previsto e punito dall’art, 660 c.p. punisce colui che “per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”. L’aggravante, nel caso esaminato, è l’ora in cui queste molestie sono state perpetrate, ovvero la mattina presto; la stessa cosa potrebbe dirsi qualora le stesse vengano compiute anche a notte fonda.
La donna, parte offesa nel procedimento, aveva denunciato l’ex marito per aver “suonato alla porta della sua abitazione, in continuazione, dalle ore 5,30 e di aver interrotto, nella stessa occasione, il quadro elettrico ubicato all'esterno della casa”.
Tra l’altro, è bastata una sola occasione per far scattare la condanna: la Cassazione (nella sentenza n. 9780/2014), nel confermare la condanna in € 200,00 di ammenda, ha precisatoche tale reato di molestia o disturbo alle persone secondo la giurisprudenza ormai consolidata, “non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione (Cass., Sez. I, 08/07/2010, n. 29933)”.
Secondo i giudici anche una sola condotta, è “sintomatica [...]] dei requisiti della fattispecie tipizzata”.
Già in passato la Cassazione si era espressa in tal senso:
- Cass., Sez. I, 22/04/2004, n. 23521, viene ritenuta “molesta” anche una sola telefonata se effettuata alle ore 23, con il “futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta”;
- Cass., Sez. I, 12/11/2009, n. 36, dopo la mezzanotte, l'ora tarda della telefonata dimostrava una “obiettiva, molesta intrusione in ore riservate al riposo” e “l'evidente intenzione dell'imputato di molestare la moglie”, anche se il pretesto era quello di vedere il bambino (ovviamente era palese l’intenzione di disturbo, dal momento che a quell’ora il bambino avrebbe dovuto dormire).
Quindi, attenzione! Basta disturbare anche solo una volta, e volutamente, qualcuno nelle ore tarde o di prima mattina, per configurare il reato ex art. 660 c.p.


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