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Successione, puoi vendere le tue quote di eredità guadagnando subito e liberandoti dagli obblighi di gestione: ecco come

Successione, puoi vendere le tue quote di eredità guadagnando subito e liberandoti dagli obblighi di gestione: ecco come
La cessione della quota ereditaria consente all’erede di trasformare la propria parte di patrimonio in denaro, evitando di diventare comproprietario dei beni, partecipare alla divisione o farsi carico della gestione diretta, pur restando applicabili le regole previste dalla legge. Ma è possibile venderla?
Nel diritto successorio, le quote ereditarie sono le porzioni del patrimonio di una persona deceduta (il de cuius) che vengono assegnate ai suoi eredi. Queste quote sono determinate sia dalla legge, nel caso di successione legittima, sia dalle disposizioni testamentarie del defunto, nel caso di successione testamentaria.

In particolare si definisce quota di legittima la porzione di eredità che la legge riserva obbligatoriamente a determinati soggetti, indipendentemente dalle scelte operate dal defunto. Si tratta di un limite legale alla libertà di disporre dei propri beni, che opera ogni volta che la successione si apre. I soggetti tutelati sono individuati espressamente dalla legge e prendono il nome di legittimari: rientrano in questa categoria il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. A ciascuno di essi spetta una quota dell’asse ereditario determinata dal Codice civile in relazione alla composizione del nucleo familiare, mentre solo la parte residua del patrimonio, definita quota disponibile, può essere liberamente attribuita.

Ma è possibile vendere la propria quota di eredità?
La risposta è sì. L’ordinamento non vieta la vendita della quota ereditaria. L’erede può cedere la propria partecipazione, ma deve rispettare una procedura precisa e, in particolare, i diritti degli altri coeredi.

Le motivazioni possono essere varie. Oltre al bisogno di liquidità immediata e alla volontà di liberarsi dagli oneri gestionali, esistono infatti altre ragioni ricorrenti:
  • evitare conflitti tra coeredi: le comunioni ereditarie possono diventare terreno di scontro, specialmente quando si tratta di beni indivisibili (come un immobile) o quando vi sono visioni diverse sulla gestione e sulla vendita. Cedere la propria quota consente di uscire da una situazione potenzialmente logorante, evitando lunghe trattative o, nei casi peggiori, cause giudiziarie per la divisione;
  • semplificare la propria posizione patrimoniale: non tutti desiderano detenere quote di beni condivisi. Una partecipazione minoritaria può risultare poco funzionale nella pianificazione finanziaria personale, soprattutto se non produce reddito o se richiede costi costanti. Monetizzare la quota permette una gestione patrimoniale più chiara e autonoma;
  • mancanza di interesse affettivo o utilità concreta: non sempre i beni ereditati hanno un valore simbolico per tutti gli eredi. Se manca un legame affettivo o un’utilità pratica (ad esempio una casa in un luogo lontano o difficilmente utilizzabile), la vendita può apparire una scelta razionale;
  • timore di svalutazione o costi futuri: immobili che necessitano di ristrutturazioni importanti, contenziosi in corso, debiti ereditari o situazioni urbanistiche complesse possono rappresentare un rischio. Cedere la quota significa trasferire anche tali incertezze.

In definitiva, la cessione della quota ereditaria non è necessariamente un gesto di rinuncia, ma spesso una scelta strategica. La quota comprende infatti non solo beni mobili, denaro e immobili, ma anche passività e crediti
Chi acquista subentra nella posizione dell’erede, assumendosi la parte di debiti collegata alla quota (con eventuale obbligo di rimborsare quanto già pagato dall’erede cedente). Tuttavia, ciò che per un erede può risultare svantaggioso potrebbe rappresentare un’opportunità per un altro soggetto: ad esempio, immobili di valore superiore ai debiti, ma difficili da vendere nell’immediato, potrebbero essere acquistati a prezzo ridotto e successivamente valorizzati.

Si rammenta che non possono essere ceduti diritti di natura personale, che non fanno parte del patrimonio ereditario in senso stretto, come:
  • diritti alimentari;
  • diritto d’uso e di abitazione;
  • diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia;
  • reversibilità della pensione;
  • indennità assicurative;
  • oggetti strettamente personali come fotografie e ricordi di famiglia.

Se desideri vendere la tua quota ereditaria a un soggetto estraneo alla comunione, è necessario rispettare quanto previsto dall’art. 732 del codice civile, che tutela gli altri coeredi.
Cosa prevede la norma?
Prima di vendere a un terzo, sei tenuto a notificare formalmente a tutti gli altri coeredi la proposta di vendita, indicando:
  • il prezzo pattuito con il terzo;
  • tutte le condizioni della vendita.
La comunicazione deve avere forma idonea a provare la ricezione (ad esempio raccomandata A/R o PEC).
Dal momento della notifica, i coeredi hanno due mesi di tempo per esercitare il diritto di prelazione, ossia acquistare la quota alle stesse condizioni offerte al terzo. In altre parole, hanno priorità assoluta.

Cosa accade se l’obbligo viene ignorato?
Se vendi la quota:
  • senza effettuare la notifica, oppure
  • nonostante un coerede abbia dichiarato di voler esercitare la prelazione,
il coerede pretermesso può esercitare il retratto successorio: ha il diritto di riscattare la quota direttamente dall’acquirente (e anche da eventuali successivi aventi causa), rimborsando il prezzo pagato.
Questo diritto può essere esercitato finché perdura la comunione ereditaria, creando una situazione di forte incertezza per chi acquista senza che la prelazione sia stata regolarmente rispettata.

Se l’acquirente è invece uno degli altri coeredi, il problema della prelazione non si pone, perché la quota resta all’interno della comunione ereditaria.
In questo caso, la trattativa può svolgersi liberamente secondo le regole ordinarie del contratto di compravendita, senza necessità di preventiva notifica agli altri partecipanti.

Si rammenta che la vendita della quota deve risultare da atto scritto.
Se l’eredità comprende beni immobili (circostanza molto frequente), è necessario stipulare:
  • un atto pubblico notarile, oppure
  • una scrittura privata autenticata da un notaio.
L’intervento notarile è indispensabile per procedere alla trascrizione nei registri immobiliari, rendendo l’atto opponibile ai terzi.
L’atto dovrà indicare con precisione:
  • le parti;
  • la quota oggetto di cessione;
  • il prezzo e le modalità di pagamento;
  • eventuali pattuizioni specifiche (ad esempio sulla ripartizione di debiti ereditari noti).
Dopo la stipula, seguiranno le formalità di legge, tra cui la trascrizione nei registri immobiliari e le eventuali comunicazioni agli amministratori dell’eredità o ad altri soggetti interessati.
Particolarmente delicata è, invece, la questione della tutela della quota di legittima quando la lesione derivi da donazioni effettuate in vita dal de cuius. In questo ambito, il legislatore è intervenuto in modo significativo, modificando il regime dell’impugnabilità delle donazioni a partire dal 2025. Nel nuovo assetto normativo, il legittimario non può più agire nei confronti dei terzi che abbiano acquistato il bene oggetto di donazione, anche se la donazione ha determinato una lesione della quota di legittima. Viene quindi definitivamente esclusa l’azione di restituzione contro il terzo acquirente, che in precedenza era ammessa entro il limite di vent’anni dalla trascrizione della donazione.

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