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Rimborsi fiscali 2024, nessuna compensazione nel 730 per chi ha debiti: ecco la novità del Governo per i contribuenti

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Rimborsi fiscali 2024, nessuna compensazione nel 730 per chi ha debiti: ecco la novità del Governo per i contribuenti
Caro contribuente, se hai debiti iscritti a ruolo, rischi di non vederti il rimborso caricato sullo stipendio a fine mese. Scopriamo insieme le novità approvate dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 marzo in materia di riscossione e compensazione volontaria
Entrerà prossimamente a regime una nuova misura riguardante la compensazione tra i carichi della riscossione e i crediti d'imposta maturati in dichiarazione.
L'intento del Governo è quello di potenziare la riscossione, con una compensazione che ingloba questi debiti nel credito d'imposta o nei rimborsi da riconoscere derivanti da 730 ed erogati dal sostituto d'imposta.
In via preliminare, sembra utile chiarire che la funzione di riscossione consiste nell'acquisizione coattiva delle entrate tributarie al fine di rendere effettivo il concorso di tutti alle spese pubbliche, secondo la propria capacità contributiva. Si tratta, come noto, di una funzione pubblica attribuita all'Agenzia delle Entrate, la quale normalmente la esercita mediante un Ente strumentale, attualmente denominato Agenzia Entrate Riscossione (AdER).
La disciplina della riscossione è contenuta nel D.P.R. 602/1973 che, all'art. 28 ter, contempla le regole relative al pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione volontaria con i crediti d'imposta.

Nella versione vigente il meccanismo di compensazione prevede che, quando risulta un credito fiscale, prima di procedere con il versamento, il Fisco controlla se ci sono debiti iscritti a ruolo e, in caso positivo, segnala all'agente della riscossione la presenza di crediti fiscali utilizzabili.
A sua volta l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione muove automaticamente le somme interessate e le riversa all'Agenzia, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di transazione.

Cosa cambia con la riforma?
A cambiare sono proprio le regole appena riportate. Questi i principali elementi di novità:
  • -la compensazione volontaria si applicherà ai rimborsi fiscali di importo superiore a 500 euro, stabilendosi quindi in maniera innovativa una soglia specifica;
  • -l'avvio dell'attività di segnalazione da parte dell'AdER viene disposto per i casi di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
  • verranno bloccati i crediti d'imposta per i contribuenti che non accetteranno la procedura di compensazione volontaria entro i 60 giorni.

L'erogazione delle somme maturate sarà dunque congelata per un anno, e in particolare fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, in modo da consentire l'avvio dell'azione esecutiva da parte dell'AdER.
Viene inoltre esteso l'ambito d'applicazione soggettivo ed oggettivo della norma: oltre che per il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, l'istituto della compensazione volontaria - nella versione novellata del riformatore - riguarderà tutti gli enti titolari del credito che si avvalgono dei servizi di recupero dell'AdER e toccherà anche i rimborsi delle imposte indirette (IVA e le accise su alcolici, tabacco e prodotti energetici).


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