A questo punto ci si pone il dubbio, a dire il vero lecito, se sia necessario o meno pagare delle tasse sui soldi regalati.
Comunemente, si tende a differenziare il regalo (soldi in questo caso) e la donazione, configurandoli come due situazioni totalmente differenziate. In realtà, trattasi di una convinzione erronea, in quanto, sebbene differenti dal punto di vista linguistico, sotto il profilo strettamente giuridico, regalo e donazione sono la medesima cosa.
Sorgono quindi dei dubbi, dal momento che in materia di donazioni il legislatore prevede il pagamento di imposte. Ne consegue che, se dal punto di vista giuridico regalo e donazione sono la medesima cosa, anche i regali in denaro dovrebbero essere soggetti a tassazione, nonché a particolari formalità.
Infatti, il nostro Codice civile, agli artt. 782 e 783, disciplina le forme della donazione. In particolare, l’art. 782 dispone che: “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio”.
Di contro, però, l’art. 783, quanto alle donazioni di modico valore, recita testualmente: “la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”.
Quanto all’espressione “modico valore”, si fa riferimento alle donazioni che, per la tenuità del loro contenuto, consisterebbero nella volontà di conformarsi ad usi o ad obblighi di carattere familiare o sociale, come appunto i donativi fatti in occasione di ricorrenze, oppure tra fidanzati.
Tornando quindi al focus dell’articolo, ovvero l’obbligo di pagare le tasse sui regali in denaro, è necessario premettere che i soldi ottenuti in regalo non sono soggetti a tassazione Irpef. Gli stessi, infatti, non vengono conteggiati nel calcolo del reddito imponibile e quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.
La situazione però cambia nel momento in cui il valore del regalo è particolarmente elevato. In questi casi, si rientra nell’ipotesi di cui all’art. 782 c.c., per cui il legislatore richiede la forma dell’atto pubblico che dovrà essere redatto da un notaio, con conseguente obbligo di pagamento dell’imposta di donazione, che va pagata quando si riceve in regalo una somma di denaro oppure un immobile e il cui ammontare è proporzionato al valore della donazione, nonché al legame di parentela tra donante (colui che dona) e donatario (colui che riceve la donazione).
Quanto alla presenza di eventuali limiti all’ammontare delle donazioni, il legislatore nazionale non pone particolari limitazioni alle stesse.
Tuttavia, al superamento di una certa soglia o di un certo ammontare, sorgono determinate conseguenze.
In primo luogo, se il regalo in denaro supera la soglia di 4.999 €, rileva un limite di natura formale, per cui il trasferimento dovrà avvenire mediante pagamento tracciabile (ad es. bonifico bancario) e non in contanti.
Quanto invece ai limiti sostanziali, si deve pur sempre tener conto della necessità di tutelare la posizione dei legittimari, ovvero gli eredi che potrebbero essere lesi, nei propri interessi economici, in caso di donazione particolarmente elevata che intacchi notevolmente il patrimonio ereditario.
Per concludere, alla luce di queste brevi premesse si può affermare che, nel momento in cui si faccia o si riceva un regalo in denaro di modico valore, non è necessario l’adempimento di particolari formalità né vi sono limiti in ordine ai soggetti che possono compiere tali donazioni.
Ne consegue che non è affatto necessario pagare imposte, come ad esempio l’Irpef, sui regali in denaro. Tuttavia, qualora il valore del regalo sia particolarmente elevato, potrebbe essere necessario il pagamento dell’imposta di donazione.
Quanto poi alla necessità di indicare queste somme nella dichiarazione dei redditi, come visto, non essendo conteggiate ai fini della determinazione del reddito Irpef, tali somme non andranno indicate nella dichiarazione. Tuttavia, qualora il ricevente conservi tali somme nel proprio conto corrente, le stesse dovranno essere conteggiate ai fini della dichiarazione del reddito ISEE.