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Donazione gravata di onere e risoluzione per inadempimento

Donazione gravata di onere e risoluzione per inadempimento
Se il donatario non adempie all'onere imposto con la donazione, la donazione stessa può essere risolta su istanza del donante.

Il genitore può decidere di donare un bene immobile al proprio figlio, onerando il medesimo di provvedere al suo mantenimento e alla sua assistenza morale e materiale?

In questi casi, si parla di “donazione modale”, disciplinata dall’art. 793 codice civile, la quale è stata oggetto di una recente pronuncia del Tribunale di Cagliari, che si è occupato dell’argomento, con la sentenza n. 1321 del 27 aprile 2016.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un genitore aveva agito in giudizio nei confronti del proprio figlio, al quale aveva donato la proprietà di un bene immobile, riservandosi il diritto di usufrutto e ponendo a carico del medesimo “l’onere di provvedere al suo mantenimento, indipendentemente dallo stato di bisogno, e all’assistenza materiale e morale, a fornire vitto e vestiario e a provvedere ad eventuali cure mediche ospedaliere, ai relativi medicinali e a quant’altro necessario ad una decorosa esistenza, a pena di risoluzione dell’atto di donazione ai sensi dell’art. 793 codice civile”.

Ebbene, secondo il genitore in questione, il figlio, a seguito della donazione, non avrebbe adempiuto agli oneri assunti, costringendo il padre ad assumere delle badanti a pagamento per ottenere l’assistenza di cui aveva bisogno.

Il figlio si difendeva, affermando di essersi sempre recato presso l’abitazione paterna, offrendo il proprio aiuto, mentre era stato il padre stesso a rifiutare le sue prestazioni, invitandolo caldamente a non recarsi più a casa sua.

Inoltre, secondo il figlio, nel caso di specie non si poteva nemmeno parlare di donazione, trattandosi, al contrario di un contratto che prevede delle prestazioni reciproche, come una vendita.

Il Tribunale, tuttavia, ritiene di dover accogliere la domanda del padre.

In particolare, secondo il Giudice, risultava provato che, con la donazione, fossero stati imposti al figlio gli oneri sopra elencati e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in proposito, ha precisato che si può parlare di donazione anche quando siano previsti degli oneri in capo al donatario: infatti, la donazione, secondo la Cassazione, è “perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiario, purchè esso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio”, che non snaturi lo spirito stesso della donazione (Cass. civ., 28 giugno 2005, n. 13876).

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, non si poteva ritenere di essere in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive (come la compravendita), dal momento che gli oneri imposti al beneficiario della donazione, erano finalizzati “al perseguimento di ulteriori fini di natura non patrimoniale del donante (quello ad ottenere assistenza da parte del figlio), atti a limitare il beneficio, senza incidere sulla causa del negozio, in quanto non costituente una forma di compensazione economica” per la donazione stessa.

Poteva quindi, trovare pacificamente applicazione, il citato art. 793 c.c., il quale prevede la risoluzione della donazione, nel caso in cui il relativo onere non venga adempiuto per una causa imputabile al donatario stesso.

Poiché, dunque, il donatario non aveva dimostrato di aver adempiuto le proprie obbligazioni assunte con la donazione e nemmeno poteva dirsi provato che tale inadempimento fosse stato causato dalla stessa condotta del padre, la domanda di quest’ultimo andava accolta.

Va osservato, infatti, che i testimoni sentiti avevano riferito che il figlio si era recato in casa del padre solo in un paio di occasioni e che il padre stesso si era lamentato del fatto che il figlio si rifiutasse di fornirgli adeguata assistenza, tanto che da circa quattro anni il padre aveva assunto una persona che lo assistesse.

Di conseguenza, il Tribunale disponeva la risoluzione della donazione, ai sensi dell’art. 793 c.c., condannando il figlio convenuto in giudizio al pagamento delle spese processuali.


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