Nel caso esaminato, il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da un conducente nei confronti della Società Autostrade.
Il conducente, in particolare, “aveva chiesto di essere ristorato dei pregiudizi subiti dalla sua autovettura in un incidente occorsogli mentre percorreva il tratto autostradale (OMISSIS), allorchè era andato a urtare contro un ostacolo metallico che ostruiva la carreggiata in modo da rendere impossibile qualsiasi manovra di emergenza”.
La sentenza era stata confermata in sede di appello, con la conseguenza che il danneggiato aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 1176 del c.c., dell'art. 2043 del c.c. e dell'art. 2051 del c.c., in materia di risarcimento del danno da fatto illecito.
Secondo il ricorrente, in particolare, il giudice avrebbe erroneamente “escluso la natura contrattuale della responsabilità del proprietario o concessionario dell'autostrada, laddove era ormai pacifico che il pedaggio costituiva il corrispettivo della prestazione del gestore avente ad oggetto la sicurezza del percorso”.
Di conseguenza, “gravava sull'ente l'obbligo di porre in essere ogni misura a tal fine necessaria, a partire dal controllo preventivo degli automezzi che chiedevano di utilizzare l'autostrada ai quali, ove non offrissero garanzie di stabilità del carico, andava conseguentemente negato l'accesso”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso.
Infatti, i giudici di terzo grado sostengono che la Corte d’appello abbia adeguatamente motivato la propria decisione, ritenendo provato che la Società Autostrade avesse “dimostrato di avere espletato ‘con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e di manutenzione’ su di essa gravanti”.
La Corte d’appello, peraltro, aveva anche precisato, a ulteriore sostegno della propria decisione, che “il posizionamento dell'ostacolo sulla sede stradale lasciava presumere che il pericolo fosse insorto poco prima del passaggio dell'attore sul relativo tratto della carreggiata”.
Non vi era dubbio, dunque, secondo la Cassazione, che la Corte d’appello avesse respinto la domanda in quanto “all'esito della valutazione di tutte le circostanze emerse dalla compiuta istruttoria, quali l'esaustività dei controlli praticati dal gestore e gli indici desumibili dall'analisi del teatro dell'incidente”, si era convinta “della sostanziale imprevedibilità della presenza, sulla carreggiata autostradale, dell'ostacolo contro il quale andò a impattare il ricorrente”.
Per quanto riguardava, poi, l’assunto in base al quale “la società sarebbe onerata del controllo preventivo di tutti gli automezzi che chiedano di accedere all'autostrada, con conseguente obbligo di precluderne l'utilizzazione a quelli che non offrano sufficienti garanzie di stabilità e di sicurezza del carico”, la Cassazione riteneva che “all'obbligo del concessionario di garantire la buona manutenzione delle strade e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni, non possa darsi l'estensione pretesa dal ricorrente, trattandosi di adempimenti che finirebbero per compromettere l'obiettivo della speditezza della circolazione, consustanziale alla realizzazione e all'uso di siffatte strutture”.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione rigettava il ricorso, confermando integralmente la sentenza impugnata.