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Il Sindaco puņ limitare gli orari di apertura delle sale slot?

Il Sindaco puņ limitare gli orari di apertura delle sale slot?
Il TAR Piemonte ha precisato che rientra tra i poteri del Sindaco quello di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco.
Il Sindaco può, con ordinanza, limitare gli orari di apertura della sale da gioco?

Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 839 del 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal TAR, l’amministratrice di una società che gestisce slot machines, aveva impugnato l’ordinanza (emessa ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L.), con cui il Sindaco di Verbania aveva limitato gli orari in cui era consentito il gioco tramite gli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all’art. 110 commi 6° e 7° del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), “all’interno delle sale gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico”.

Il TAR, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava il TAR, in via preliminare, che la “ludopatia” è definita dall’Organizzazione mondiale della sanità come quella “patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro” e che il legislatore italiano, negli ultimi anni, è intervenuto in tale materia, anche se non con una disciplina omogenea (D.L. n. 158 del 2012; legge 11 marzo 2014 n. 23; art. 1, comma 936, legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016).

Evidenziava il TAR, inoltre, che anche molte Regioni hanno adottato delle leggi in materia di “prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico”.

Ebbene, il Tribunale precisava che tra queste Regioni vi era anche il Piemonte, che aveva approvato la legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 (“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”), prevedendo l’introduzione di un “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico” e disciplinando la “collocazione degli apparecchi per il gioco lecito” (art. 5) e le “limitazioni all’esercizio del gioco” (art. 6).

Ciò premesso, il TAR precisava che l’art. 50, comma 7, del decr. lgs. n. 267/2000, stabilisce che sia compito del Sindaco di coordinare e riorganizzare “gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”.

Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 220 del 18 luglio 2014, ha confermato che il Sindaco, con l’ordinanza di cui all’art. 50 del T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali), può, appunto, “disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco”.

Evidenziava il TAR, in proposito, che la Corte Costituzionale, nella sentenza sopra citata, aveva proprio specificato che l’art. 50, comma 7, del T.U.E.L. è proprio la norma su cui può fondarsi il potere del Sindaco “di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco”.

Ciò considerato, il TAR Piemonte rigettava il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando la legittimità dell’ordinanza sindacale impugnata e compensando tra le parti le spese di giudizio.


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