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Può ritenersi abbandonata una domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni?

Può ritenersi abbandonata una domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni?
Non può assumere autonoma rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali, essendo necessario un vaglio sulla condotta processuale complessiva della parte.
La Corte di Cassazione, terza sez. Civile, con la sentenza n. 33767/2019, si è pronunciata in ordine agli effetti discendenti dalla mancata riproposizione di una domanda giudiziale in sede di precisazione delle conclusioni, sulla base dei seguenti fatti di causa.
Con sentenza datata 17/07/2017, la Corte di appello di Roma accoglieva l’appello di A.M., G.M.B. e G.B., riformando la sentenza impugnata, ed accertava la mancata stipula di un contratto di locazione tra il condominio e il proprio amministratore (che in detta sede avrebbe agito in qualità di condomino), inerente a taluni locali dell’edificio condominiale. A fondamento della predetta decisione, la Corte di appello evidenziava che, alla luce di una deliberazione dedotta in giudizio, non fosse emersa alcuna inequivoca manifestazione di volontà contrattuale dell’assemblea condominiale e dello stesso B.
L’eventuale accordo tra le parti, inoltre, sarebbe stato comunque nullo, non avendone le parti definito in tale sede alcuni elementi essenziali (causa contrattuale della locazione, canone da corrispondere, ecc.). Ancora, la Corte territoriale disattendeva la domanda proposta in via subordinata dal B. (destinata all’accertamento del diritto reale e/o personale di godimento acquistato dal ricorrente in relazione alle ex cabine idriche per la durata di nove anni rinnovabili), avendo lo stesso B. omesso di riproporre detta domanda in sede di precisazione delle conclusioni nel corso del giudizio di primo grado.

Il B. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Si lamentava, in tale ottica, la posizione assunta dal Giudice del merito che, privilegiando un criterio nella specie non decisivo, quale quello della mancata riproposizione della domanda all’atto della precisazione delle conclusioni (in primo grado), si era determinato per il rigetto della suddetta domanda proposta in via subordinata dal B. Il Supremo Consesso ha ritenuto tale doglianza fondata.

Si è preliminarmente evidenziato che, nel caso concreto, debba trovare piena applicazione l’insegnamento delle Sez. Un., n. 1785/2018, con la conseguenza che: “affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali”.
La mancata riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni, invero, costituirebbe, secondo tale impostazione, una “mera presunzione di abbandono”.
Sarà invece necessario, per ritenere abbandonata una domanda, un accertamento della non equivoca volontà della parte di non reiterare la domanda pretermessa.
Ciò sarà desumibile tanto dall’attenta valutazione della condotta processuale della parte, quanto dalla marcata connessione della domanda non riproposta con quelle espressamente avanzate.

Ha precisato la Corte, inoltre, fornendo un’interessante “bussola” al giudicante, che, pur essendo rimessa all’interprete “l’accortezza di procedere alla ricostruzione della volontà processuale delle parti”, debba essere tenuta “ferma la concorrente esigenza di salvaguardare la tutela del ragionevole affidamento riposto dall’una parte sul valore convenientemente significativo del contegno processuale dell’altra”. Appare fondamentale, a tal proposito, il valore “euristico” attribuito agli atti processuali tipicamente deputati a compendiare la manifestazione di volontà della parte (atto di citazione, ricorso, comparsa di risposta, le memorie ex art. 183 del c.p.c. ecc.), e fatta salva l’ipotesi di una espressa rinuncia o revoca delle domande già proposte.


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