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Risarciti i genitori del militare deceduto per uranio impoverito

Lavoro - -
Risarciti i genitori del militare deceduto per uranio impoverito
I genitori del militare deceduto a seguito del contatto con uranio impoverito durante una missione hanno diritto ai benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo e pertanto vanno risarciti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23300 del 16 novembre 2016, sono intervenute in materia di diritto del lavoro, con una interessante pronuncia.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, due genitori, eredi di un militare deceduto all’età di 27 anni per una rara forma tumorale, avevano agito in giudizio nei confronti del Ministero della Difesa, chiedendo il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) per le vittime della criminalità e del terrorismo.

Secondo i ricorrenti, infatti, tali benefici erano dovuti; il figlio aveva contratto tale malattia in occasione di una missione ove venne utilizzo uranio impoverito.

Il Tribunale di Mantova, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto la domanda e la sentenza era stata confermata in sede di appello.

Il Ministero della Difesa, dunque, proponeva ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione, nell’esaminare la questione, evidenziava come la legge n. 266 del 2005 avesse esteso “i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite ‘vittime del dovere”.

Precisava la Cassazione come per la definizione di “vittime del dovere” si dovessero intendere “i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.

Evidenziava la Corte, inoltre, come, ai sensi del comma 564 della legge 266/2005, fossero equiparati a tali soggetti anche “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Secondo la Cassazione, dunque, in presenza di tali requisiti, sussisteva un vero e proprio diritto soggettivo, in capo ai soggetti stessi o ai loro familiari superstiti, alla concessione dei benefici già citati, finalizzati a “prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi”.

Secondo la Corte di Cassazione, peraltro, doveva ritenersi sussistente anche il nesso di causalità tra la malattia che aveva cagionato la morte del militare e le mansioni espletate, in quanto egli era stato esposto ad agenti patogeni avendo impiegato uranio impoverito.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva del tutto correttamente ritenuto che il militare deceduto fosse “stato esposto a maggiori pericoli rispetto al servizio in condizioni ordinarie”, in particolare con riferimento ad una delle missioni svolte.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione rigettava il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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