Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 e di risarcimento del danno asseritamente subito per effetto della vaccinazione anti morbillo, rosolia e parotite.
Secondo la Corte d’appello, infatti, non sussisteva nessun nesso di causalità tra la vaccinazione e l’autismo da risultava affetto l’appellante.
Avverso tale pronuncia, il soggetto in questione proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado, dal momento che il giudice di secondo grado si era limitato “a negare la verità dell'assunto senza giustificare la propria decisione”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso.
Secondo la Cassazione, infatti, doveva escludersi la “natura solo apparente della motivazione adottata dalla Corte di appello, la quale ha dato conto, sul piano formale, delle competenze di ciascuno dei consulenti incaricati e così dell'ampiezza dell'indagine svolta, caratterizzata dal concorso di distinte ma integrate professionalità, fra cui quella (appartenente al dott. M.) nel settore della neurologia, comprendente lo studio dei disturbi o sindromi del c.d. spettro autistico”.
Allo stesso modo, secondo la Cassazione, il giudice di secondo grado aveva adeguatamente e specificamente esaminato la valutazione dei consulenti tecnici in merito alla “sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l'insorgenza del disturbo, dando conto delle posizioni assunte dagli esperti anche sulla base di dettagliati richiami ai loro elaborati”.
In sostanza, secondo la Corte di Cassazione, la decisione della Corte d’appello non poteva in alcun modo essere censurata, dal momento che la medesima si era attenuta alle risultanze della consulenza tecnica espletata, le quali avevano escluso che la patologia di autismo dalla quale era risultato affetto il ricorrente fosse da ricondurre alla vaccinazione alla quale era stata sottoposto.
Di conseguenza, non risultando provato il nesso causale tra la vaccinazione e la patologia, nessun risarcimento del danno poteva essere riconosciuto al ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.