Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Legittime le registrazioni nei confronti di datore di lavoro e colleghi per tutelare il proprio posto di lavoro

Privacy - -
Legittime le registrazioni nei confronti di datore di lavoro e colleghi per tutelare il proprio posto di lavoro
A determinate condizioni, è possibile ricorrere alle registrazioni audio-visive all’interno del posto di lavoro per tutelare la propria posizione lavorativa dalle condotte vessatorie altrui.

Con un’interessante ordinanza del 2022, il Tribunale di Cassino ha statuito che viene riconosciuto al lavoratore il diritto di costituirsi mezzi di prova contro il datore di lavoro, per una causa futura, se le prove vengono raccolte al fine di tutelare il proprio lavoro.

La vicenda in oggetto prende le mosse dal ricorso al Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, presentato da un lavoratore che deduceva di aver subito condotte vessatorie e illegittime sul luogo di lavoro. Il lavoratore, a sostegno, produceva in giudizio, registrazioni audio raccolte con l’ausilio del proprio smartphone, utilizzato all’insaputa dei colleghi e del datore di lavoro.

Costituitasi in giudizio parte datoriale, contesta gli assunti avversi e chiede la non ammissione delle predette registrazioni fonografiche poiché raccolte in violazione dei precetti imposti dall’art. 29 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, ritenendo peraltro sussistente il reato di violazione della privacy di cui all’art. 167 del Codice della privacy.

Le prove raccolte, per il Giudice, possono essere prodotte nel giudizio. Nello specifico, all’interno del processo lavoristico, la prova raccolta dal lavoratore mediante fonoregistrazione a mezzo di cellulare può essere validamente prodotta poiché è diritto riconosciuto alla luce del principio secondo cui la finalità difensiva esclude la necessità di richiedere il consenso dei presenti.
Pertanto, ne discende la legittimità assoluta della condotta del lavoratore che ha effettuato le registrazioni occulte, poiché pertinenti a sostenere le proprie tesi difensive sempre che non siano eccedenti le connesse finalità, così come conferma prevalente giurisprudenza. (Cass. Civ. 12534/2019; Cass. Civ. 11322/2018; Cass.Civ. 27424/2014).

Il Giudice, nell’ottica del bilanciamento tra i diritti costituzionalmente protetti dalle norme in esame, ha ritenuto prevalente al diritto dell’interessato a opporsi al trattamento dei dati personali, il diritto al trattamento degli stessi se effettuato per ragioni di giustizia vantate da altro soggetto.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.