Successivamente alla condanna, entrambe gli imputati proponevano ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, la configurabilità del concorso tra i due reati in commento. In particolare, gli imputati articolavano la propria difesa su due poli. In primo luogo, evidenziavano che il reato di sequestro di persona non si era consumato perché non vi era stata una limitazione della libertà personale della vittima per un tempo apprezzabile e comunque superiore a quello strettamente necessario per attuare la condotta costrittiva mediante minaccia. In secondo luogo, evidenziavano che l'ingiusto profitto perseguito e conseguito non costituiva il corrispettivo della liberazione della vittima, ricorrendo pertanto la diversa fattispecie di estorsione, eventualmente anche in concorso con il delitto di sequestro di persona ex art. 605 del c.p.. Invero, quest'ultima, ove non avesse ceduto alle richieste degli stessi, non sarebbe stata privata della libertà personale, consistendo la minaccia rivoltale nella causazione di un male fisico.
Le censure sono state ritenute fondate dalla Corte di Cassazione che, muovendo da una ricostruzione storica della fattispecie penale di cui all’art. 630 c.p., sottolineava che la norma in esame tutela tanto la libertà personale quanto l'integrità del patrimonio della vittima. Gli Ermellini hanno, quindi, evidenziato che integra gli estremi del sequestro di persona a scopo di estorsione e non quelli del delitto di estorsione la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione anche di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui all'art. 630 c.p. è un reato plurioffensivo, nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione. La sentenza impugnata è stata, dunque, annullata con rinvio, per verificare se le condotte, realizzate ed accertate nel caso concreto, integrino la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, oppure il delitto di estorsione, a seconda dell'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra la pretesa ingiusta e la libertà personale della vittima, tenendo in considerazione anche la durata della privazione subita da quest'ultima.