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Risarcimento del danno se le bollette non vengono recapitate alle scadenze previste dal contratto

Risarcimento del danno se le bollette non vengono recapitate alle scadenze previste dal contratto
Come noto, le bollette del gas vengono normalmente recapitate con cadenza bimestrale.
Accade, tuttavia, piuttosto spesso, che il gestore rimanga inerte per alcuni mesi, senza recapitarci la fattura alla scadenza stabilita, con la conseguenza che poi, a distanza di mesi, viene emessa una fattura unica che comprende l’addebito per i consumi relativi non a due ma, ad esempio, a quattro o cinque mesi.
Come ovvio, questa circostanza non è priva di conseguenze per l’utente, che si trova a dover sborsare somme importanti in un'unica soluzione, invece di poter distribuire il costo nel corso dell’anno, come contrattualmente stabilito.

C’è la possibilità, in questo caso, di chiedere e ottenere il risarcimento del danno da parte del fornitore che, di fatto, ci nega il diritto di pagare il dovuto a diverse scadenze periodiche fisse?

Proprio su questa questione si è recentemente pronunciato il Giudice di Pace di Gaeta che, con la sentenza n. 3089 del 2015, ha fornito alcune interessanti precisazioni in proposito.

Nel caso all’esame del Giudice di Pace, il gestore del servizio di fornitura del gas, invece di provvedere alla fatturazione bimestrale, aveva emesso un’unica fattura relativa a tutto l’arretrato, con la conseguenza che l’utente era stato costretto a pagare, in un’unica soluzione, una somma di denaro molto cospicua, pena il rischio di subire il distacco del servizio a causa del mancato pagamento.

Ebbene, l’utente si rivolgeva, al Giudice di Pace avanzando domanda di risarcimento del danno subito a seguito di questa condotta.

Il Giudice di Pace di Gaeta, preso atto che l’utente, in casi come questi, potrebbe trovarsi in difficoltà ad effettuare tale pagamento, non disponendo della somma necessaria al saldo dell’arretrato, ha riconosciuto che può ritenersi sussistente un danno di cui chiedere ristoro al fornitore del servizio: è evidente, infatti, che in questi casi l’utente potrebbe essere costretto a ricorrere all’indebitamento per ottenere un prestito, o potrebbe dover rinunciare ad effettuare altre spese per poter pagare la bolletta il cui importo avrebbe dovuto essere “spalmato” in diversi periodi dell’anno.

Il Giudice osserva, infatti, come il contratto di fornitura non contenga obblighi solo per l’utente ma anche per il gestore del servizio, il quale, in virtù dello stesso, si è impegnato ad emettere le fatture a delle scadenze ben precise.

E’ chiaro, dunque, che il mancato rispetto delle clausole contrattuali relative ai termini e modalità di fatturazione, è fonte di responsabilità per il fornitore, il quale è tenuto a risarcire il danno che tale condotta ha arrecato all’utente.

Quindi, il fatto che il fornitore del servizio non emetta la fattura alle scadenze stabilite, comporta la risarcibilità del danno.

Ricorda il Giudice, infatti, come il fornitore debba emettere le fatture sulla base di “dati di misura effettivi”, anche facendo riferimento all’autolettura effettuata dall’utente stesso (si tratta del meccanismo che consente all’utente di comunicare, via telefono, al fornitore i dati di misura rilevati dal contatore apposto nella abitazione).

Il gestore del servizio non potrebbe giustificare il mancato invio della fattura sulla base del fatto che lo stesso non ha a disposizione i dati di consumo: infatti, anche in assenza delle misurazioni effettive, il gestore potrebbe addebitare gli importi sulla base dei consumi stimati, procedendo, successivamente, all’invio del conguaglio (si tratta della bollette che indica la differenza, positiva o negativa, tra i consumi stimati e già addebitati e i consumi effettivamente rilevati).

E’ evidente, quindi, che proprio il fatto di poter procedere attraverso il conguaglio rende del tutto incontestabile il dovere del gestore del servizio di fornitura di procedere alla fatturazione alle scadenze stabilite.



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