In cosa consiste questo bonus e chi ne ha diritto?
Lo scorso 22 marzo 2024 è stato sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della distribuzione moderna organizzata (il c.d. CCNL Commercio).
Sul piano economico, il nuovo accordo ha previsto l’incremento dei minimi di paga base e, oltre a questo aumento, il riconoscimento di un importo forfettario aggiuntivo una tantum di 350 euro.
Dunque, quali categorie di lavoratori potranno ricevere questo bonus?
Questo bonus consiste in una somma una tantum, suddivisa in due rate dello stesso ammontare: una versata a luglio 2024 e l’altra a luglio 2025. È una somma accreditata a copertura del periodo di carenza contrattuale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 (ossia, il periodo che è rimasto scoperto dal rinnovo contrattuale).
L’importo di 350 euro si riferisce ai dipendenti inquadrati al IV livello e, come per gli aumenti retributivi, tale somma deve essere riproporzionata sugli altri livelli contrattuali: cioè, l’ammontare di questo bonus cambia in base al proprio livello di inquadramento.
Il rinnovo interessa i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi. L’accordo riguarda le grandi catene della distribuzione (vendita al dettaglio) moderna e organizzata come, ad esempio, Carrefour, Coin, Ikea, Kasanova, Kiko, Ovs, Rinascente, Zara.
Se si rientra in una di queste categorie di lavoratori, con la retribuzione di luglio 2024 e di luglio 2025 potrebbe essere erogato anche il bonus di cui stiamo parlando.
Però, il condizionale è d’obbligo perché, come precisato dal rinnovato CCNL, questa somma aggiuntiva spetta solo ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024 (ossia, alla data di sottoscrizione dell’accordo).
Inoltre, dato che lo scopo di questa una tantum è coprire il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 (che è rimasto scoperto dal rinnovo contrattuale), l’erogazione è prevista solo a favore di coloro che erano assunti in questo periodo di carenza contrattuale.
Infatti, per calcolare l’ammontare del bonus, bisogna suddividere l’intera somma in 15 quote mensili (ossia, i mesi che vanno da gennaio 2022 a marzo 2023). Ciascun lavoratore avrà diritto all’importo mensile della somma moltiplicato per i mesi di effettivo servizio prestato.
In pratica, l’una tantum spetta in misura piena solo a chi era in forza per tutti i mesi dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. In tutti gli altri casi, l’importo versato in busta paga potrebbe essere minore.
Peraltro, come se non bastasse, l’ammontare della somma potrebbe essere ulteriormente ridotto in proporzione ai casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con i sindacati, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo di copertura.
A questo bisogna anche aggiungere che, per i lavoratori di IV livello, il bonus è pari a 350 euro (con la prima rata di 175,00 euro a luglio 2024 e la seconda rata dello stesso ammontare a luglio 2025) ma, per gli altri livelli di inquadramento, l’importo del bonus è diverso.
Come cambia l’ammontare del bonus in base al livello di inquadramento?
È la disciplina contrattuale a precisarlo:
- per il livello Quadro, il bonus è pari a 607,62 euro, con due rate da 303,81 euro;
- in relazione al I livello, la somma è di 547,34 euro, divisa in due tranche da 273,67 euro;
- per i lavoratori di II livello, l’importo è di 404,68 euro, suddiviso in due quote di 202,34 euro;
- con riferimento al V livello, il bonus è di 316,22 euro, ripartito in due rate di 158,11 euro;
- per il VI livello, l’ammontare è di 283,90 euro, con due quote di 141,95 euro ciascuna;
- per i dipendenti di VII livello, l’importo scende a 243,06 euro, diviso in due rate da 121,53 euro.