Le modifiche, infatti, riguardano le modalità di calcolo e liquidazione delle imposte di registro, donazione e successione. Si tratta di una revisione significativa, che interviene anche sulle regole per il trasferimento d’impresa all’interno della famiglia e sulla tassazione dei trust, con entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2025.
Vediamo quindi, più nel dettaglio, quali sono le principali novità.
Una delle modifiche sicuramente più rilevanti riguarda i giovani contribuenti, con un’età inferiore ai 26 anni. La novità consiste nel fatto che questi eredi potranno accedere direttamente a parte dell’eredità. Essi, infatti, potranno impiegare direttamente i fondi presenti nei conti bancari o in altre istituzioni finanziarie, che rientrano nell’asse ereditario, per saldare le imposte gravanti sul patrimonio ereditato.
In altre parole, l’obiettivo è agevolare la gestione di eventuali debiti che gravano sull’asse ereditario da parte degli eredi più giovani, i quali potrebbero avere difficoltà a saldare tutte le imposte e spese necessarie. La riforma, quindi, prevede l’obbligo - per banche e istituti finanziari - di rilasciare immediatamente i fondi necessari per il pagamento di tasse, debiti fiscali e altre spese legate al patrimonio ereditario.
Ulteriore innovazione attiene alla previsione di un sistema di autoliquidazione per il calcolo e il pagamento delle imposte di successione. Gli eredi potranno gestire autonomamente queste pratiche, senza l’obbligo di rivolgersi a commercialisti o ad altri esperti. Analoghe modifiche sono state previste anche con riferimento all’imposta di registro, per la quale appunto è previsto il sistema dell’auto-liquidazione direttamente da parte dell’erede-contribuente.
La disciplina ad oggi vigente prevede svariate imposte da pagare in sede di successione ereditaria. Alcune di queste potevano anche essere richieste in seguito all’apertura della successione.
Ebbene, l’introduzione del nuovo decreto comporterà una serie di modifiche all’assetto oggi previsto. In particolare, il sistema subirà le seguenti modifiche:
- pagamento principale: l’erede sarà tenuto a versare l’imposta principale, definita “imposta autoliquidata”, nel termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione;
- imposta complementare: se, dopo il pagamento iniziale, emergono errori o differenze, il Fisco potrà chiedere il pagamento di una tassa aggiuntiva, detta “imposta complementare”;
- abolizione dell’imposta suppletiva: la vecchia “imposta suppletiva” è stata eliminata. Eventuali modifiche all’importo dovuto saranno gestite direttamente dall’ufficio competente, senza l’aggiunta di ulteriori tassi.
Questo cambiamento rappresenta un sollievo significativo per i giovani, che spesso si trovano a dover affrontare spese elevate per ricevere un’eredità, con un impatto non trascurabile sul valore netto del patrimonio ereditato.
La riforma apporta alcune modifiche anche in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione, la quale potrà essere presentata esclusivamente in via telematica, nel termine di 12 mesi dall’apertura della successione. L’unica deroga riguarda i non residenti, i quali potranno inviare la dichiarazione tramite posta raccomandata.
Inoltre, la riforma elimina l’obbligo di indicare i dettagli delle vendite o delle cessioni effettuate nei 6 mesi precedenti, così come quello di allegare gli estratti catastali degli immobili o i certificati dei registri pubblici per navi e aeromobili.
Il decreto introduce agevolazioni anche in materia di trasferimento dell’azienda familiare. Si tratta tra l’altro di un tema piuttosto caldo, vista anche la recentissima pronuncia della Consulta, la quale ha stabilito che, in materia di azienda familiare, il convivente di fatto deve essere equiparato a un familiare. Ecco un articolo per un ulteriore approfondimento della questione appena citata.
Ebbene, tornando alle novità della riforma, nel caso in cui il de cuius trasferisca quote sociali o azioni di una società di capitali o cooperativa a discendenti o al coniuge, non saranno dovute imposte su questi trasferimenti, a condizione - però - che il trasferimento comporti l’acquisizione del controllo della società o purché l’erede, già prima del trasferimento, detenesse il controllo. Tuttavia, l’esenzione fiscale è vincolata al mantenimento del controllo delle quote o delle azioni per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
L’esclusione dalla tassazione si applica anche alle quote e azioni di società residenti in Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o in Stati che garantiscono uno scambio di informazioni adeguato.