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Nipote occupa l'immobile della nonna

Nipote occupa l'immobile della nonna
Commette violazione di domicilio il nipote che occupa l’immobile della nonna nonostante il divieto scritto e verbale posto dalla medesima.
Con la sentenza n. 34892 del 16 agosto 2016, la Corte di Cassazione si è occupata di un interessante caso di “violazione di domicilio”, reato previsto e disciplinato dall’art. 614 del c.p..

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per essersi introdotto nell’abitazione di una parente, contro la volontà espressa della medesima e della madre, “manifestata attraverso una comunicazione scritta, accompagnata da una comunicazione orale”.

Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione.

Secondo la Corte, non risultava controverso che “l’immobile oggetto di violazione fosse nella contitolarità della madre (…) e di altri parenti e che la nonna dell’imputato aveva autorizzato l’imputato [n.d.r. in precedenza] ad occupare gli immobili familiari”.

Tuttavia, la parte offesa aveva dichiarato “di aver provveduto [n.d.r. successivamente], con la madre (…), a proibire – con comunicazione scritta (…), oltre che con comunicazione orale – all’imputato l’accesso alle proprietà della famiglia, per il modo di vita del medesimo e per la sua condotta reiterata di coltivazione di piante di marijuana anche in altri immobili del nucleo familiare”.

Ebbene, secondo la Cassazione, i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano correttamente ritenuto che la presenza dell’imputato nell’immobile, “nonostante il divieto della madre e della nonna”, integrasse il reato di violazione di domicilio, di cui all’art. 614 codice penale.

Osservava la Cassazione, in proposito, che le argomentazioni svolte dall’imputato, il quale aveva rilevato di non aver “mai ricevuto alcuna comunicazione riguardante il divieto ad occupare immobili familiari”, si presentava “destituita di fondamento”.

La Corte premetteva, in proposito, che l’art. 614 codice penale punisce “chi si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno”.

Precisava la Cassazione, inoltre, che ai fini della configurabilità del reato è necessario che “la volontà dell’avente diritto alla esclusione di altri dalla propria abitazione sia manifestata espressamente ovvero risulti da circostanze univoche”, non essendo sufficiente “una semplice presunzione di dissenso”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Corte di Cassazione, i parenti dell’imputato “dopo aver espressamente (una di esse) autorizzato l’occupazione dei cespiti familiari, lo hanno espressamente vietato stante l’uso illecito, anche di altri immobili familiari”, che erano stati utilizzati dall’imputato per la coltivazione di piante di marijuana.

In proposito, infatti, appariva del tutto irrilevante “la circostanza che non sia stata prodotta copia della comunicazione”, dal momento che ciò non escludeva la sussistenza della prova del divieto, “fondandosi gli elementi di responsabilità a carico dell’imputato innanzitutto sulle dichiarazioni della (…), la quale ha evidenziato espressamente in dibattimento di aver diffidato l’imputato verbalmente nel maggio 2005 (così come la nonna con comunicazione scritta dell’8.5.2005) a non occupare più gli immobili della famiglia per le dette ragioni”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dall’imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali.


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