L'art. 1 prevede, in particolare, che "ai soggetti danneggiati da attività estorsive" possa essere "elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito" per gli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 10 gennaio 1990.
I soggetti beneficiari sono, in primo luogo, gli "esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione" lesi da richieste estorsive, intimidazione o ritorsione per non aver aderito a tali richieste e che pertanto abbiano subito "un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata".
Circa la concessione del beneficio, a costoro vengono equiparati gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni a tutela delle vittime di attività estorsive che siano stati danneggiati dal reato, i parenti della vittima che abbia perso la vita a causa del reato, nonché gli altri soggetti che in conseguenza di tali delitti abbiano subito lesioni personali, ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
La domanda di elargizione concede un ulteriore beneficio previsto dall'art. 20 della suddetta legge, ossia la sospensione o proroga di determinati termini.
I termini relativi ad adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari (nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva) sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
Sono sospesi, per la medesima durata, anche i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
Vengono invece prorogati per tre anni, i termini di scadenza degli adempimenti fiscali.
Ai fini dell'ottenimento del beneficio sospensivo è necessario in primo luogo che il termine (da sospendere o prorogare) ricada entro un anno dall'evento lesivo, che il soggetto beneficiario abbia presentato la domanda di elargizione nei modi indicati dall'art. 13 della legge e che vi sia stato il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica.
Laddove sopraggiunga sentenza penale irrevocabile, o sentenza esecutiva, che accerti l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici, gli effetti previsti torneranno ad essere nuovamente regolati dalle norme ordinarie.
Le disposizioni della Legge 44/1999, in sostanza, consolidano lo sfavore del legislatore verso le pratiche estorsive ed usurarie, come già avvenuto in occasione della legge 108/1996 istituente il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art. 14), destinato all'erogazione di mutui per i soggetti vittime del delitto di usura e parti offese nel relativo procedimento penale, nonché il Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 15).
La giurisprudenza è più volte intervenuta al fine di precisare i confini applicativi delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 44/1999; ad esempio, per la sospensione "in favore delle vittime di richieste estorsive o di usura" riguardante l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari (art. 20, comma 4), si ritiene che essa operi "esclusivamente riguardo all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e ai termini che cadenzano lo sviluppo dei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, senza incidere sulla complessiva procedura espropriativa immobiliare né sull'efficacia dei singoli atti già legittimamente emessi" (Cassazione civile 15/04/2015 n. 7656).
In materia si è espressa anche la giurisprudenza di merito, ritenendo che “l'interesse dei creditori al pagamento e all'azionabilità in via esecutiva dei propri crediti, vada sacrificato, in quanto di rango inferiore, all'interesse della vittima del reato di estorsione e/o usura, in quanto la ripresa delle azioni esecutive porterebbe all'effetto perverso di portare il reato stesso a conseguenze ulteriori e più gravi (non si discernerebbe il creditore estraneo al reato "sano" dal creditore "reo" e quindi anche quest'ultimo conseguirebbe illecitamente il profitto del reato” (Tribunale Ascoli Piceno sez. fallimentare, 10 novembre 2008; Redazione Giuffrè 2010).
Sulla base di tali premesse, quindi, si può concludere affermando che, ogni qualvolta si sia in presenza di una possibile vittima di usura, in seguito al deposito della denuncia e alla richiesta di poter usufruire dei benefici ex art. 20 l. n. 44/99, tutte le attività esecutive, tra le quali anche le aste giudiziarie, devono essere sospese.