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Cosa succede se un contratto di mutuo prevede interessi usurari?

Cosa succede se un contratto di mutuo prevede interessi usurari?
Secondo la Cassazione, la pattuizione di interessi usurari comporta la nullità parziale del contratto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario sarà tenuto a corrispondere solo la quota capitale delle relative rate e non saranno dovuti interessi.

Il Tribunale di Brindisi, con una sentenza del 3 marzo 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di contratto di mutuo che preveda degli interessi usurari (vale a dire, con un tasso di interesse superiore al limite legale).

Nel caso esaminato dal Tribunale, una Banca aveva agito in giudizio nei confronti di un soggetto, ingiungendogli il pagamento delle rate del mutuo, comprensive dei relativi interessi. Il soggetto in questione si era opposto alla pretesa della banca, evidenziando che gli interessi stabiliti dalla banca non erano dovuti, in quanto superiori alla soglia legale.

Il Tribunale riteneva, in effetti, di dover dar ragione al soggetto opponente, evidenziando che, ai sensi degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., “si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori”.
Nel caso di specie, infatti, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, era emerso che nel contratto di mutuo erano stati “effettivamente convenuti interessi usurari”.
Nello specifico il contratto prevedeva che, in caso di inadempimento “sulla quota capitale di ogni rata sarebbero maturati interessi convenzionali (compresi nella rata) nonché interessi moratori, con la conseguenza che, oltre a verificarsi il fenomeno (vietato) dell’anatocismo (vale a dire, il calcolo di interessi sugli interessi), si sarebbero sommati i vari tassi di interesse.
Rilevava il Tribunale, inoltre, che, nel contratto di mutuo non era presente alcuna clausola di salvaguardia, che consentisse di “ritenere contenuta, entro i limiti imposti dalla normativa antiusura, la quantificazione della complessiva obbligazione di interesse”.
Di conseguenza, poiché gli interessi dovevano considerarsi “usurari”, doveva dichiararsi la “nullità parziale del mutuo”, con riferimento all’obbligazione relativa agli interessi.

Secondo il Tribunale, dunque, il soggetto in questione avrebbe dovuto corrispondere alla banca la sola quota capitale delle rate del mutuo e non la quota relativa agli interessi (dal momento che la relativa clausola era nulla).

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Brindisi dichiarava “la nullità parziale del mutuo posto in esecuzione, con riferimento all’obbligazione di interessi, accertando l’obbligo del mutuatario di corrispondere la sola sorte capitale di ogni rata”.


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