Quali sono i fatti ?
Due proprietari di immobili che si affacciano su una piazza di un Comune ligure lamentano che nel periodo estivo una serie di manifestazioni culturali hanno originato immissioni tali da superare la normale tollerabilità In particolare viene rilevato dagli istanti che i rumori prodotti sia dall'allestimento del palco, che dallo svolgimento degli spettacoli, per lo più notturni, hanno reso difficile il soggiorno, pregiudicando il godimento dell'appartamento destinato a loro residenza estiva. I proprietari citano così in giudizio il Comune stesso, al fine di ottenere la condanna dell'Ente al risarcimento del danno arrecato.
Dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado era effettivamente emerso che detti rumori superavano la soglia dei decibel consentiti. Erano stati altresì assunte prove testimoniali sulle immissioni rumorose e sull'attività che le produceva. Di conseguenza, il Tribunale liquidava equitativamente la somma di 1.000 euro per ciascun proprietario, oltre accessori, a ristoro del pregiudizio subito. Il Comune ligure, a sua volta, impugnava la pronuncia, ma la Corte d'Appello di Genova osservava che l'interesse pubblico allo svolgimento degli spettacoli non poteva comportare il sacrificio del diritto del privato oltre il limite della tollerabilità. Rigettava pertanto l'appello e riconosceva ai due proprietari anziché la somma di 1.000 euro, inizialmente liquidata, la somma di 3.000 euro, ritenendo che il risarcimento del danno dovesse essere integrale e non limitato ai soli giorni di effettivo probabile utilizzo dell'immobile.
La sentenza della Corte territoriale viene successivamente impugnata con ricorso per Cassazione.
Cosa afferma la Suprema Corte?
La Suprema Corte osserva innanzitutto che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Pertanto, i limiti posti dai singoli regolamenti, compreso quello richiamato dal Comune ligure e dallo stesso approvato, sono puramente indicativi, in quanto anche immissioni che rientrino in quei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tolleranza è, per l'appunto, da valutare tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti.
Inoltre, afferma che anche la Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti dei privati cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno. La tutela del privato che lamenti la lesione, anzitutto, del diritto alla salute (costituzionalmente garantito ex art. 32 e incomprimibile nel suo nucleo essenziale), ma anche del diritto alla vita familiare, cagionata dalle immissioni (nella specie, acustiche ) intollerabili ex art.844, provenienti da area pubblica (nella specie, da una piazza), trova fondamento, anche nei confronti degli enti pubblici.
E il fatto che la manifestazione estiva sia d'interesse pubblico non giustifica di per sé il sacrificio del diritto del privato.