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Il modello di constatazione amichevole non vincola la decisione del giudice

Il modello di constatazione amichevole non vincola la decisione del giudice
Il giudice ha il potere di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di constatazione amichevole di incidente è incompatibile con la dinamica del sinistro.
Con la sentenza n. 8451/2019, la III Sezione Civile della Cassazione si pronuncia in tema di rilevanza probatoria del modello di constatazione amichevole in caso di sinistro.
Nel caso di specie, un uomo aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale in sede di appello, con cui era stato confermato il rigetto della domanda risarcitoria, per danni alle cose, esperita dal medesimo attore, in relazione a un sinistro stradale.
Secondo il giudice di appello, che il c.d.. "modello C.A.I." prodotto dall’attore non avrebbe avuto efficacia vincolante verso nessuna delle parti convenute, generando esso una mera "presunzione semplice", che, nella specie, sarebbe stata superata sulla base delle risultanze della C.T.U..
La consulenza tecnica, infatti, aveva accertato che "non vi era rilevazione del sinistro da parte delle autorità competenti e che non era possibile esaminare i mezzi coinvolti", e ciò "in quanto non più disponibili", non essendo stato, pertanto, possibile "ricostruire la dinamica del sinistro".
La Cassazione ha rigettato il ricorso.
In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il giudice ha il potere di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di constatazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio in base ad elementi come quelli valorizzati, nella specie, dalla sentenza impugnata: entità dei danni riportati dal veicolo dell'attore, situazione dei luoghi, mancanza di un qualsivoglia danno a carico del conducente antagonista.
Per la Corte, la verifica di tale "incompatibilità logica" si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria, contenuta nel "C.I.D.", fermo, restando, peraltro, che essa resterebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733 del c.c., comma 3, e della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 23, nonché della sentenza n. 10311/2006 delle Sezioni Unite della stessa Corte.
D'altra parte, rammenta la pronuncia in commento, tra le prove idonee a vincere la suddetta presunzione rientra ovviamente anche la incompatibilità materiale tra i danni riportati dai due veicoli coinvolti nel sinistro, ovvero proprio taluno degli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata.


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