In particolare, se subiamo un incidente e chiediamo il risarcimento per i danni della nostra auto, abbiamo l’obbligo di rivolgerci alla carrozzeria più economica?
Nel caso esaminato dalla Corte, una carrozzeria (cui il danneggiato aveva ceduto il proprio credito risarcitorio nei confronti del colpevole del sinistro) aveva impugnato la sentenza del Tribunale che aveva negato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella liquidata dall’assicurazione, la quale aveva fatto riferimento ad una “tariffa oraria per la manodopera inferiore a quella praticata dall’attrice”.
In particolare, il Tribunale non aveva accolto la domanda, in quanto il cliente della concessionaria avrebbe “l’onere di diligenza… e cioè di valutare più preventivi nella zona di riferimento, al fine di procedere ad una comparazione ponderata tra le varie offerte. Pertanto il danneggiato che si affida alla carrozzeria di fiducia senza prima informarsi circa la rispondenza dei prezzi praticati a quelli medi di mercato correttamente incorre nel rischio di non vedersi riconosciuta la differenza di costo sostenuta”.
Secondo la difesa della carrozzerria, invece, “se è pur che al creditore danneggiato è imposta una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell’illecito, si devono tuttavia intendere comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza (…) solo quelle attività che non siano eccessivamente complesse, gravose o eccezionali o tali da comportare particolari sacrifici a colui che abbia patito un danno per colpa altrui”.
Di conseguenza, prosegue la difesa della carrozzeria, il danneggiato non può essere considerato obbligato a “ricercare e analizzare scrupolosamente i tariffari applicati dalle imprese di riparazione (…) per poi valutare la congruità in relazione alla tariffa applicata dalla carrozzeria scelta, in quanto tale attività integrerebbe un comportamento abnorme ed oneroso, esorbitante da quella ordinaria diligenza che il legislatore esige dal danneggiato creditore al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non ritiene di dover aderire a tali argomentazioni, dal momento che “poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell’autoveicolo, che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall’interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondente ai costi correnti”.
Di conseguenza, secondo la Corte, la sentenza del Tribunale sarebbe stata del tutto corretta, dal momento che questi ha accertato adeguatamente la “divergenza tra le spese per la riparazione del veicolo (quali risultanti dalla fattura prodotta) e i prezzi medi correnti” nella provincia in questione praticati dalle carrozzerie della zona”.
Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla carrozzeria e conferma la sentenza del Tribunale che non le aveva riconosciuto il diritto ad ottenere la condanna al pagamento di una somma, a titolo risarcitorio, superiore a quella liquidata dall’assicurazione.
Infatti, l’assicurazione aveva fatto, del tutto legittimamente, riferimento ai prezzi medi praticati dalle carrozzerie della zona e, nel caso di specie, non sussistevano delle circostanze particolari che giustificavano il diritto ad ottenere il risarcimento di una somma superiore, essendo irrilevante che la concessionaria in questione applicasse una tariffa oraria più alta.