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Mancato pagamento delle spese condominiali: l'amministratore puņ staccare l'acqua ai condomini morosi?

Mancato pagamento delle spese condominiali: l'amministratore puņ staccare l'acqua ai condomini morosi?
Con un decreto del 29.08.2016 (Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato), il legislatore statale ha precisato che, per quanto riguarda il servizio idrico condominiale, ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite.
In caso di mancato pagamento delle spese condominiali, l’amministratore di condominio può staccare l’acqua al condomino?

Il Tribunale di Bologna, con un’ordinanza del 15 settembre 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un condominio aveva agito in giudizio nei confronti di una condomina, “chiedendo l'autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua”, a seguito del mancato pagamento, a parte della stessa, delle spese condominiali (art. art. 63 delle disp. att. c.c. disp. att. c.c.).

Precisava il condominio, in particolare, di aver già chiesto e ottenuto, nel 2015, un decreto ingiuntivo nei confronti della condomina e di aver attivato anche la conseguente procedura esecutiva ma che, successivamente, il debito della condomina era aumentato, anche a seguito della “occupazione, a titolo di locazione, dell'appartamento con cospicui consumi di centrale termica, acqua fredda e calda, gas”.

Il Tribunale non riteneva, tuttavia, di poter dar ragione al condominio, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava il Tribunale, in proposito, che appariva pacifica la morosità della condomina, con la conseguenza che sussistevano, senza dubbio, i presupposti per applicare l’art. 63, comma 3, disp. att. c.c., il quale prevede che, in caso di ritardo nel pagamento dei contributi condominiali per oltre un semestre, “l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".

Tuttavia, il Tribunale evidenziava che, con un decreto del 29.08.2016 (Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato), il legislatore statale ha precisato che, per quanto riguarda il servizio idrico, “ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite”.

In sostanza, dunque, secondo il Tribunale, poiché il servizio idrico deve considerarsi un “servizio essenziale”, lo stesso deve essere garantito anche in caso di morosità dei condomini, con conseguente impossibilità per l’amministratore di condominio di interrompere la fornitura.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dal condominio.


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