Innanzitutto, è stabilito il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il c.d. periodo di comporto: ossia, quel periodo di assenza dal lavoro per malattia o infortunio in cui il datore non può licenziare.
Ancora, il malato non ha l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale: cioè, l’interessato non ha l’obbligo di restare in casa nelle fasce orarie in cui il medico incaricato dall’INPS dovrebbe effettuare il controllo. Anzi, la visita fiscale può essere eseguita solo previo accordo con il lavoratore. Questo perché le malattie oncologiche rientrano nelle patologie che necessitano di terapie salvavita (tra cui la chemioterapia).
Peraltro, se dalla malattia deriva il riconoscimento della disabilità grave (comma 3 dell’art. 3 della legge 104), la normativa (art. 33 della legge 104) prevede diverse agevolazioni.
Ci sono i cc.dd. permessi: ossia, periodi retribuiti di assenza dal lavoro. Il disabile grave ha diritto a tre giorni di permesso al mese, anche frazionabili in ore, oppure a due ore o ad un’ora di permesso al giorno (a seconda dell’orario lavorativo, se di sei ore o inferiore). Invece, il lavoratore, che assiste un familiare con disabilità, ha diritto a tre giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.
Ancora, c’è la possibilità di usufruire di congedi:
- la normativa (d.lgs. n. 151/2001) prevede un congedo retribuito di due anni per assistere familiari disabili gravi;
- la legge (L. n. 53/2000) prevede un congedo non retribuito di due anni, continuativo o frazionato, per gravi motivi familiari (decessi, malattie gravi di familiari).
Inoltre, sono riconosciute anche varie prestazioni pensionistiche previdenziali.
Innanzitutto, è previsto il c.d. assegno ordinario di invalidità per i lavoratori dipendenti, autonomi (come artigiani o commercianti) ed iscritti alla gestione separata. Però, per accedere alla misura, oltre a specifici requisiti contributivi, è necessaria la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa a causa di infermità fisica o mentale.
Ancora, viene riconosciuta la c.d. pensione di inabilità:
- la legge (L. n. 335/1995) prevede, a determinate condizioni, la pensione di inabilità a favore dei dipendenti pubblici i quali siano riconosciuti nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- sempre per i dipendenti pubblici, la normativa (DPR n. 1092/1973 e L. n. 379/1955) prevede la c.d. pensione di inabilità ordinaria quando essi siano riconosciuti inabili assoluti e permanenti a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte;
- poi, ai dipendenti privati e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS può essere riconosciuta la c.d. pensione di inabilità quando essi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, siano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Però, le prestazioni e i servizi a tutela dei malati oncologici non finiscono qui.
Infatti bisogna ricordare le prestazioni economiche di invalidità civile (erogabili a domanda in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge):
- l’assegno mensile per chi ha una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge annualmente;
- la pensione di inabilità a favore dei soggetti invalidi totali (con un’inabilità lavorativa totale e permanente) che si trovano in stato di bisogno economico;
- l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali con accertata impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o con incapacità di compiere gli atti quotidiani.
Infine, i malati oncologici hanno anche diritto a svariate prestazioni non economiche che sono legate all’invalidità civile e alla disabilità. Ad esempio, essi hanno diritto all’esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie necessarie al monitoraggio delle loro patologie e per l’acquisto di farmaci (peraltro, se riconosciuti invalidi al 100%, hanno diritto all’esenzione totale dal pagamento per farmaci e visite per qualunque patologia).