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Lavoratore, non possono licenziarti per finta malattia se hai il certificato medico: nuova sentenza di Cassazione

Lavoratore, non possono licenziarti per finta malattia se hai il certificato medico: nuova sentenza di Cassazione
Con l’ordinanza n. 8738/2026 la Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: il certificato medico non può essere considerato privo di valore probatorio. Esso costituisce una verità legale, che può essere contestata solo attraverso una valutazione medica di pari livello. Esaminiamola insieme
Il caso da cui nasce questa pronuncia riguarda un dipendente licenziato con l’accusa di aver simulato una malattia per sottrarsi a mansioni indesiderate. L’azienda aveva fornito una ricostruzione apparentemente logica, ma priva di basi scientifiche. In un primo momento, la Corte d’Appello aveva ritenuto fondato il licenziamento, basandosi su alcuni indizi: il mancato acquisto dei farmaci prescritti e il fatto che il certificato fosse stato rilasciato dal medico di base, anziché da uno specialista.

Tuttavia, secondo l'art. 5 della L. n. 604 del 1966, l’onere della prova grava su chi licenzia. Non è sufficiente avanzare sospetti: i fatti devono essere dimostrati in modo certo. La Cassazione ha ribadito che non è ammissibile fondare un licenziamento su mere supposizioni, costringendo il lavoratore a difendersi da accuse indimostrabili.

L'onere della prova deve, quindi, concernere la sussistenza di un evento che giustifica la cessazione del rapporto di lavoro in relazione alla singola fattispecie, vale a dire, quanto ai licenziamenti disciplinari, la sussistenza "di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi all'intensità del fatto volitivo" (Cass. n. 3395/1991, Cass. n. 9590/2001, Cass. n. 13188/2003). Tale onere probatorio gravante, per espressa previsione di legge, sul datore di lavoro, è tradizionalmente inteso con rigore; il datore di lavoro ha infatti l'onere di provare l'inadempimento del lavoratore, senza potersi limitare a fornire “indizi” delle asserite violazioni.

Il nodo centrale riguarda il valore probatorio del certificato medico. Quando un medico rilascia tale documento, si assume una responsabilità rilevante sotto il profilo civile e professionale. Nella fattispecie la Cassazione richiama i giudici a non disconoscere una diagnosi sulla base di intuizioni personali o della cosiddetta “comune esperienza”. Anche una visita non specialistica o apparentemente semplice mantiene pieno valore legale. Ad esempio, una patologia come la sindrome depressiva può non manifestarsi con segni evidenti, ma resta valida se certificata da un medico.

Ha ritenuto, quindi, il Supremo Collegio che il rilascio di un certificato medico, attestante una sindrome ansioso- depressiva, peraltro con somministrazione di farmaci specifici e conseguente assunzione della relativa responsabilità da parte del sanitario, si configura quale elemento di particolare valenza probatoria al fine dell’accertamento della effettività dello stato di malattia, superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico-legale, che non risultano essere stati effettuati nel corso del giudizio di merito; in questa prospettiva, del tutto incongrua si rivela la valutazione espressa dal giudice del reclamo in ordine alla superficialità della diagnosi ed alla relativa assenza di riscontri (in quanto fondata su un accertamento solo “visivo” del paziente), traducendosi tale valutazione in una ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico, generico o specifico.

Il giudice non può sostituirsi alla scienza medica: in caso di contrasto tra quanto osservato dal datore di lavoro e quanto certificato dal medico, l’unica strada è l’accertamento medico-legale.
Senza una perizia che smentisca la diagnosi, il certificato mantiene piena efficacia. Mettere in dubbio le competenze del medico senza un supporto tecnico adeguato significa violare le regole del processo. In mancanza di una controvalutazione qualificata, il licenziamento risulta illegittimo.

La legge, inoltre, consente al datore di lavoro di utilizzare presunzioni semplici, ma solo se rispettano criteri rigorosi (art. 2729 c.c.). Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Non è possibile costruire una colpevolezza sommando elementi isolati e scollegati tra loro. Ad esempio, il fatto che un lavoratore non acquisti i farmaci prescritti non dimostra automaticamente l’inesistenza della malattia: potrebbero esserci spiegazioni alternative, come la disponibilità dei medicinali o l’adozione di terapie diverse.

La Cassazione rafforza così la tutela del lavoratore, stabilendo che il datore di lavoro deve utilizzare gli strumenti previsti dalla legge, come le visite fiscali, e non può basarsi su valutazioni soggettive o impressioni. Il diritto alla salute - garantito dall'art. 32 della Costituzione - non può essere compromesso da interpretazioni arbitrarie.


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