Il caso passato al vaglio della Cassazione riguardava l’
ascensore di un condominio che, a causa di
malfunzionamenti, aveva subito una brusca accelerazione, causando
danni all’uomo che vi era trasportato. Oltretutto, questo malfunzionamento si era già verificato alcuni mesi prima dell’incidente ed era stato rilevato, tramite
accertamento tecnico preventivo, che la causa del
sinistro fosse riconducibile ad un danno nel selettore di manovra.
L’impresa di manutenzione, citata in
giudizio, è stata condannata sia in primo che in secondo grado al
risarcimento dei danni nei confronti del
condomino. Secondo i giudici di
merito, tra gli obblighi dell’impresa rientrava, infatti, non soltanto quello di
intervenire ogniqualvolta l’ascensore presentasse un problema, ma anche quello di
segnalare al condominio la necessità di sostituire un determinato pezzo guasto o obsoleto che, in quanto tale, poteva essere causa di malfunzionamenti e conseguentemente di danni ai soggetti trasportati.
L’
azienda ha così proposto
ricorso avverso la decisione d’
appello, contestando l’eccessiva ampiezza attribuita dai giudici di merito al concetto di
responsabilità del manutentore.
La Cassazione, con ordinanza n. 31215/2019, ha però confermato le sentenza d’appello, sostenendo che non si trattasse, in quel caso, di una
responsabilità tecnico-omissiva per non aver effettuato gli interventi di manutenzione previsti dal
contratto e necessari, ma, piuttosto, di una
responsabilità derivante dal mancato adempimento di un “obbligo informativo” nei confronti del committente.
Bisogna comunque rilevare che in giurisprudenza esistono anche orientamenti contrari, secondo cui l’amministratore di condominio non sarebbe comunque, in nessun caso, esonerato dal potere-dovere di vigilare sul corretto funzionamento dell’impianto e di intervenire per eliminare possibili situazioni di pericolo che possano insorgere dallo stesso.
Questo è necessario
“per evitare che si determini un vuoto nella vigilanza e custodia nel caso di affidamento della manutenzione di beni e servizi comuni ad un’impresa specializzata quando quest’ultima ometta di effettuare le dovute opere di manutenzione, o non sia autorizzata dal condominio ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione” (
sentenza n. 25251/2008 della Cassazione).
Nonostante alcuni orientamenti contrari e date le premesse precedentemente enunciate, in questo caso la Corte ha stabilito che l’
impresa che si occupa della manutenzione dell’ascensore ha il dovere di
prendersi carico delle spese che il condominio è
condannato a corrispondere per i danni alla persona causati dal malfunzionamento della struttura.