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Immissioni rumorose: le precisazioni della Corte di Cassazione

Immissioni rumorose: le precisazioni della Corte di Cassazione
Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo proprio alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1606 del 20 gennaio 2017, ha avuto modo di fornire alcune interessanti precisazioni in tema di “immissioni rumorose”.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista una famiglia, che aveva agito in giudizio nei confronti di un componente della famiglia stessa, lamentando la violazione dell’art. 1102 c.c., in quanto questi avrebbe illegittimamente abbattuto un muro divisorio comune e aperto un cancello automatico.
Gli attori, inoltre, avevano chiesto la condanna del parente al risarcimento dei “danni patrimoniali e morali conseguenti alle immissioni provenienti dal suo fondo, nonchè la cessazione dell'attività ivi svolta (…), consistente in un'officina di lavorazione del ferro”.

Il Tribunale di Treviso, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto le domande degli attori e la sentenza era stata sostanzialmente confermata dalla Corte d’appello di Venezia, “la quale aveva valutato l'intollerabilità delle immissioni sulla base della soglia dei 3 dB oltre il rumore di fondo”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il condannato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione riteneva, tuttavia, di dover aderire alle considerazioni svolte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, rigettando il ricorso proposto dal condannato, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente e motivatamente, valutato illecite le immissioni provenienti dal fondo del ricorrente, “sulla base di un giudizio di tollerabilità formulato ai sensi dell'art. 844 c.c.” e “tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni”.

Precisava la Cassazione, in proposito, che “il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose” non è “mai assoluto, ma relativo proprio alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi”.

Di conseguenza, secondo la Corte, la valutazione volta a stabilire “se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale”, spettando al giudice “accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal condannato in primo e secondo grado, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.


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