Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Gorizia aveva assolto due imputati dal reato di “immissioni”, di cui all’art. 674 c.p., del quale era stato accusato per “avere provocato immissioni continue di fumi, odori e rumori” nell'appartamento sovrastante al proprio.
La Corte d'appello di Trieste, tuttavia, aveva riformato tale sentenza per quanto riguarda la statuizione relativa al risarcimento del danno, condannando gli imputati al risarcimento stesso in favore dei danneggiati, che si erano costituiti parti civili.
Ritenendo la decisione ingiusta, gli imputati avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della decisione sfavorevole.
Secondo i ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che le immissioni in questione avessero superato il limite di “normale tollerabilità”, di cui all’art. 844 c.c., “essendo stata accertata solamente la presenza di odori sgradevoli, legata a una impressione soggettiva, e di una crepa nella canna fumaria, a un metro di distanza dall'imbocco dell'abitazione delle parti civili, da cui non era però possibile desumere l'entità delle immissioni”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione agli imputati, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in proposito, che la Corte d’appello aveva, del tutto adeguatamente, fondato la propria decisione di condanna sulla “accertata esistenza (mediante video ispezione) di una fessurazione nella canna fumaria a servizio della loro abitazione, a circa un metro di distanza dall'appartamento soprastante abitato dalle parti civili, e sulla regolare e costante provenienza dalla stessa di odori di cucina sgradevoli”.
Tali circostanze, peraltro, a detta della Corte, erano emerse anche dalle dichiarazioni resi dai testimoni sentiti in corso di causa.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dagli imputati, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.