La vicenda aveva preso avvio dall’
opposizione presentata da parte di una
società nei confronti del
verbale con cui le veniva contestata la
contravvenzione di cui all'art.
142 del codice della
strada, per
superamento dei limiti di velocità, e veniva irrogata la relativa
sanzione amministrativa. Il
giudice di pace di Avellino aveva accolto il ricorso ed annullato il verbale.
In sede di appello, la Prefettura aveva chiesto la riforma della
sentenza e la conferma del verbale di contravvenzione. Il tribunale di Avellino, in qualità di
giudice del gravame, aveva accolto tale domanda ritenendo che, diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, a carico dell'amministrazione non sussistesse alcun
onere probatorio in relazione alla perdurante funzionalità delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità.
La società aveva così proposto
ricorso in Cassazione, sostenendo che il
tribunale avesse errato a ritenere che l'
onere della prova del malfunzionamento o della mancata taratura dell'autovelox gravasse sul ricorrente che contesta la contravvenzione e non sull'Amministrazione.
La Corte di Cassazione si è espressa con l’ordinanza n. 11869/2020, accogliendo il ricorso.
La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato la sentenza della
corte costituzionale n. 113/2015 con cui è stata dichiarata l'
illegittimità dell'art.
45, comma 6 del codice della strada,
“nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura”. A seguito di questa sentenza, la Cassazione aveva già in passato stabilito che l'onere di provare che l'apparecchiatura fosse stata preventivamente sottoposta all’omologazione ed alla verifica periodica di funzionamento grava, nel
giudizio di opposizione, sulla P.A., dal momento che concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. 5122/2011).
Tale onere va inteso nel senso che i rilievi emersi a seguito del monitoraggio tramite autovelox conservano efficacia probatoria “fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico”. Nel caso in esame, a fronte di queste allegazioni, il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la produzione in giudizio da parte dell’Amministrazione solamente della documentazione attestante l'omologazione e la corretta installazione e funzionamento dell'autovelox, sul presupposto che non fosse onere di quest’ultima provarne anche il perdurante funzionamento.
Secondo la Suprema Corte, invece,
l’Amministrazione resistente, quale attore sostanziale, ha l’onere di provare, oltre all'omologazione ed all’installazione dell’autovelox,
anche l'effettuazione delle verifiche periodiche volte ad assicurare la sua persistente funzionalità e pertanto ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio.