Per legge, ogni autovelox deve essere segnalato da un cartello posizionato prima della postazione del rilevatore elettronico della velocità. “Attenzione: controllo elettronico della velocità” la frase più utilizzata. Ma, quali che siano le formule, poco importa. Quello che conta è che l’avviso sia chiaro e leggibile. No graffiti o altre alterazioni. Messaggio visibile. Di dimensioni sufficienti a consentirne un’agevole lettura.
In caso di tutor, però, le cose stanno un po' diversamente: l'espressione che ne segnala la presenza deve specificare che si tratta di controllo elettronico della velocità media. A fine tratta controllata dal tutor deve essere, poi, segnalato anche che è terminato il controllo elettronico della velocità.
Visibilità dunque ma anche distanza. Questi i due requisiti imprescindibili che devono essere tutti e due soddisfatti in modo autonomo e distinto affinché la rilevazione dell’infrazione sia legittima.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con ordinanza n. 25544 del 31 agosto 2023, ha messo al riparo il portafoglio dell’automobilista che si era visto comminare 550 euro di contravvenzione e decurtare i punti dalla patente per violazione dell’art. 142, co. 9, del Codice della strada. Sanzioni annullate dunque: l’apparecchio si trovava a meno di un chilometro dal cartello indicante la velocità massima. Spazzata via la tesi dell’Unione dei Comuni: l’ente locale sosteneva che la distanza tra la segnaletica e il rilevatore elettronico bastasse a permettere all’automobilista di decelerare, soprattutto considerando che il cartello si limitava semplicemente a ripetere il limite di velocità segnalato precedentemente.
Non conta. L’autovelox deve essere segnalato un chilometro esatto prima del rilevatore elettronico. Un chilometro. Punto. E la segnalazione deve essere ripetuta ogni volta che sia presente un incrocio, un’intersezione o un nuovo segnale di limite di velocità (anche se uguale al precedente).
Veniamo al sodo. Come si fa ricorso?
Ricevuta la multa per eccesso di velocità, lo sfortunato guidatore avrà a disposizione 30 giorni di tempo per presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è avvenuta l'infrazione. La procedura non richiede necessariamente l'assistenza di un avvocato.
Un altro modo per contestare la multa consiste nel ricorrere al Prefetto, inoltrando il ricorso questa volta entro 60 giorni dalla notifica della multa.
In caso di accoglimento, la multa sarà annullata e cadranno anche le sanzioni accessorie irrogate.