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L'inquilino non puņ sospendere unilateralmente il pagamento del canone di locazione

L'inquilino non puņ sospendere unilateralmente il pagamento del canone di locazione
Non pagare il canone costituisce un inadempimento tale da giustificare la domanda di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 4561 del 21 settembre 2016 si è pronunciata in merito ad un interessante caso in materia di locazione.

Nel caso esaminato dal Tribunale, il locatore di un immobile aveva agito in giudizio nei confronti del locatario, chiedendo lo sfratto del medesimo e la risoluzione del contratto, in quanto il medesimo non aveva pagato alcuni canoni di locazione.


Il locatario si costituiva in giudizio, evidenziando di non aver avuto energia elettrica nell’immobile per un certo periodo di tempo e chiedendo, pertanto, che il locatore fosse condannato a risarcirgli i danni subiti.

Durante il procedimento, il locatore versava una somma a saldo dei canoni non pagati ma, poi, persisteva nell’inadempimento, fino al rilascio dell’immobile.

Il Tribunale riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal locatore, accogliendo le relative domande.

Osservava il Tribunale, in proposito, che “al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore”.

Precisava il Giudice, infatti, che la sospensione totale o parziale del pagamento del canone può ritenersi legittima solo ed esclusivamente nel caso in cui “venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore”, e purchè la medesima sia conforme ai criteri di lealtà e buona fede.

Nel caso di specie, invece, il conduttore, pur godendo dell’immobile, non aveva pagato i canoni di locazione, con la conseguenza che tale mancato pagamento costituiva un “grave inadempimento”, che giustificava la domanda di risoluzione del contratto di locazione.

In proposito, il Tribunale evidenziava come l’art. 5 della legge n. 392 del 1978, stabilisce che “il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l’importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. art. 1455 del c.c. cod. civ.”, operando, dunque, la disposizione stessa una valutazione “ex lege” dell’importanza dell’inadempimento.

Il Tribunale, dunque, riteneva di dover accogliere la domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta dal locatore, in quanto si deve parlare di “grave inadempimento” quando il conduttore di un immobile, nelle more del giudizio, continua a non versare i canoni di locazione, pur continuando a godere dell’immobile locato, proprio com’era avvenuto nel caso di specie.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto di locazione oggetto di giudizio, per grave inadempimento del conduttore, compensando tra le parti le spese di lite.


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