Con l'ordinanza n. 7957/2026, la Corte di Cassazione ha ribaltato un orientamento interpretativo che aveva fatto molto discutere, stabilendo che non puoi perdere la NASpI solo perché possiedi una Partita Iva da cui non hai ricavato un centesimo. L'istituto previdenziale non può equiparare il mero possesso di un "numero" fiscale all'esercizio effettivo di un'attività lavorativa autonoma.
La Partita Iva è definita dai giudici di legittimità come una condizione neutrale, ovvero un atto preparatorio che non prova di per sé l'esistenza di un impiego o di un guadagno. Molte persone mantengono aperta la propria posizione fiscale nella speranza di ricevere incarichi che poi, nella realtà dei fatti, non arrivano mai. Equiparare questa situazione a un lavoro effettivo sarebbe non solo giuridicamente scorretto, ma profondamente ingiusto nei confronti di chi sta cercando con fatica di rimettersi in gioco.
Il caso di Taranto: come è nata la controversia
La vicenda che ha portato alla decisione della Suprema Corte nasce dal ricorso di un lavoratore che, nel 2016, aveva ottenuto l'indennità di disoccupazione NASpI, dichiarando regolarmente il proprio reddito presunto derivante da attività autonoma, come previsto dall'art. 10 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22. L'anno successivo, pur mantenendo formalmente aperta la propria posizione fiscale, quell'uomo non aveva svolto alcuna prestazione professionale né incassato alcuna somma. Per questo motivo non aveva inviato nuove comunicazioni all'INPS, ritenendo - correttamente - che in assenza di attività e di reddito non ci fosse nulla da dichiarare.
L'INPS però non la pensava così: l'Istituto aveva revocato l'assegno, sostenendo che il silenzio del lavoratore equivalesse a una violazione degli obblighi informativi. Questa posizione era stata inizialmente confermata sia dal Tribunale di Taranto che dalla Corte d'Appello di Lecce, i quali si erano basati sulle interpretazioni interne dell'ente previdenziale - incluse le FAQ pubblicate sul sito istituzionale - che imponevano di dichiarare i guadagni presunti anche se pari a zero. La Cassazione ha, ora, sancito che quelle indicazioni erano più rigide di quanto la legge stessa preveda.
Quando scatta davvero l'obbligo di comunicazione
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22/2015, il disoccupato che percepisce la NASpI è tenuto a comunicare all'INPS l'inizio di un'attività di lavoro autonomo entro un mese dall'avvio, ma solo se da quell'attività prevede di ricavare un reddito effettivo. In assenza di guadagno reale, non esiste alcun obbligo di notifica. Esiste, inoltre, una soglia di salvaguardia - la cosiddetta "no tax area" - pari a 5.500 euro annui per il lavoro autonomo, al di sotto della quale l'assegno non subisce decurtazioni e l'obbligo di comunicazione non si attiva.
Nello specifico, l'obbligo informativo scatta solo in tre situazioni concrete:
- apertura della Partita Iva prima della fine del rapporto di lavoro dipendente;
- avvio di un'attività autonoma dopo la cessazione del rapporto subordinato, con previsione di un reddito;
- conseguimento di un reddito che supera la soglia e che incide sulla misura dell'assegno di disoccupazione.
Un esempio pratico aiuta a chiarire: un grafico disoccupato che apre la propria Partita Iva, ma non riceve alcuna commessa per l'intero anno non ha alcun obbligo di inviare comunicazioni periodiche. Il suo diritto alla NASpI resta intatto, perché l'attività lavorativa deve essere concreta ed effettiva, non meramente potenziale.
Decadenza bloccata: cosa cambia d'ora in poi
La decadenza dalla NASpI, disciplinata dall'art. 11 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, è una sanzione estrema che la Cassazione ha ricordato doversi applicare solo in presenza di fatti concreti e verificabili, non di omissioni puramente burocratiche prive di qualsiasi sostanza economica. Non comunicare un reddito zero non è una violazione: è semplicemente la constatazione che non c'è nulla da comunicare.
La sentenza blocca definitivamente la prassi di alcune sedi territoriali dell'INPS che, basandosi sulle indicazioni delle proprie FAQ interne - spesso più restrittive del dettato normativo - dichiaravano la decadenza dal beneficio nei confronti di chi non aveva inviato la comunicazione annuale.
D'ora in poi, il lavoratore che non guadagna nulla sarà libero da lacci burocratici e potrà continuare a percepire il sostegno economico senza il timore di vedersi revocare tutto per una comunicazione che, sul piano giuridico, non era mai stata dovuta. Una vittoria di buon senso, prima ancora che di diritto.