Esiste, tuttavia, un modo, perfettamente legale, di ricevere compensi per l’attività intellettuale prestata senza la necessità della partita IVA: ovvero ricevere l'emolumento sotto forma di cessione di diritti d’autore.
Tali compensi, legati allo sfruttamento del diritto di autore, sono considerati come compensi percepiti per attività di lavoro autonomo, per i quali il Fisco, riconoscendola come una categoria particolare di redditi, ha previsto che il soggetto creditore del compenso possa rilasciare una semplice ricevuta (su cui verrà applicata una ritenuta d’acconto) al posto della fattura.
In questo caso, quindi, non ci sarà alcun obbligo di aprire partita IVA, a meno che a questi compensi non se ne aggiungano altri, legati per esempio ad attività di lavoro autonomo esercitata in maniera professionale (vale a dire in maniera organizzata, frequente e, dunque, non occasionale).
Affinché il compenso ricevuto possa essere percepito secondo le modalità ddescritte è necessaria la compresenza di tre requisiti:
– chi percepisce il compenso deve essere l’autore o l’inventore di quanto venduto;
– non ci dev’essere nessun collegamento con attività di imprese commerciali;
– il materiale fornito dev’essere originale, frutto dell’opera intellettuale dell’autore;
Nel caso in cui siano soddisfatti tali requisiti, sarà sufficiente dichiarare i redditi percepiti nella dichiarazione dei redditi alla voce “altri redditi”, qualificandoli come redditi da lavoro autonomo.
A completamento, c’è anche una agevolazione, che varia a seconda dell’età del percettore del compenso:
- se si ha un’età inferiore ai 35 anni compiuti, la ritenuta del 20% incide sul 60% dell’intero compenso percepito (in pratica viene riconosciuta una detrazione forfettaria dei costi);
- Se si ha un’età pari o superiore ai 35 anni, la ritenuta del 20% incide sul 75% dell’intero compenso (idem come sopra, ma il reddito non imponibile diminuisce).