L’articolo 18 del Decreto, in particolare, sopprime – tra le altre cose – le previsioni delle norme che escludevano i professionisti dal novero dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica.
Anche gli avvocati, pertanto, saranno obbligati non solo ad avere il POS presso il loro studio in modo da poter accettare pagamenti in forma elettronica ma anche a trasmettere la fattura elettronica.
È utile ricordare, quindi, che la fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea solo per due aspetti:
- deve essere compilata utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI), il quale consente di verificare a) se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali; b) l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura; c) che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
- i professionisti titolari di partita IVA in regime forfettario;
- i professionisti titolari di partita IVA in regime di vantaggio;
- le associazioni che effettuato la scelta ex artt. 1-2 L. 398/1991 con proventi inferiori ad euro 65.000,00 nel periodo di imposta precedente.
- per quanto riguarda l’obbligo di avere il POS, esso vigerà dal 30 giugno 2022;
- per quanto riguarda l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica, la data di riferimento è invece il giorno successivo, il 1° luglio 2022.